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Sentenza

Sentenza n. 215/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento previa concessione di misure cautelari ai sensi degli artt. 55 e 56 cod. proc. amm., dell’illegittimità il silenzio inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente in data 18 giugno 2025, in qualità di richiedente protezione internazionale, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 142 del 2015, con conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere sulla predetta istanza, «con ordine di disporre l’immediato ingresso del ricorrente medesimo nel sistema di accoglienza», e condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine non superiore a trenta giorni e nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione;

Giustizia amministrativa202502280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza, successivamente definita con provvedimento prefettizio di rigetto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto che, dopo l’ingresso in Italia e la presentazione di istanze alla Prefettura e alla Questura per l’accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015, l’Amministrazione fosse rimasta inerte oltre il termine di trenta giorni. Ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere, l’immediato inserimento nel sistema di accoglienza e, in via cautelare, l’ammissione provvisoria alle strutture. Nel corso del giudizio, a seguito di un decreto cautelare che aveva ordinato alla Prefettura di provvedere entro quindici giorni, la Prefettura ha adottato un provvedimento espresso di rigetto, motivato con riferimento alla data effettiva di ingresso nel territorio nazionale e alla presentazione della domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015. Il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il provvedimento espresso adottato dalla Prefettura ha fatto cessare lo stato di inerzia, che costituisce una condizione dell’azione avverso il silenzio. Non ricorrevano invece i presupposti per la cessazione della materia del contendere, perché l’atto sopravvenuto non era integralmente satisfattivo: l’istanza era stata respinta e il ricorrente aveva chiesto anche l’ingresso nel sistema di accoglienza. L’interesse del ricorrente si era quindi trasferito sull’impugnazione del diniego, che non era stata proposta nel giudizio sul silenzio. Il TAR non ha disposto sulle spese; la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a separato provvedimento, previa presentazione di istanza documentata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dal ricorrente.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha costituito la base per il decreto cautelare monocratico che ha ordinato alla Prefettura di provvedere sull’istanza entro quindici giorni.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la dichiarazione di improcedibilità quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più utilità nella decisione sulla domanda proposta.

  • art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    È stato richiamato dalla Prefettura quale fondamento del diniego, in relazione alla presentazione della domanda di protezione internazionale oltre novanta giorni dall’ingresso in Italia.

  • art. 14 d.lgs. n. 142/2015

    È la disposizione richiamata dal ricorrente a fondamento della domanda di accesso alle misure di accoglienza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha fondato l’ordine di oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L’adozione, nel corso del giudizio promosso contro il silenzio-inadempimento, di un provvedimento espresso sull’istanza fa cessare lo stato di inerzia e determina, di regola, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’azione avverso il silenzio.
  • La cessazione della materia del contendere richiede che l’attività successiva dell’amministrazione sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato; se l’amministrazione adotta un provvedimento di rigetto, tale condizione non sussiste quando il ricorrente mirava anche a ottenere il riconoscimento sostanziale della propria pretesa.
  • Quando, durante il giudizio sul silenzio, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso non satisfattivo, l’interesse del ricorrente si trasferisce sull’impugnazione di tale provvedimento. Se il diniego non viene impugnato nel giudizio pendente, il ricorso contro il silenzio diviene improcedibile, senza che il giudice possa esaminare nel merito la legittimità del diniego.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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