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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06489/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse indeducibile perché non specifico, limitandosi a riproporre questioni già devolute in appello e già respinte dalla Corte territoriale, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per danneggiamento. L'unico motivo censurava la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza sia dell'elemento oggettivo sia dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo inoltre l'incompatibilità tra la capacità di intendere e volere richiesta per il dolo e un dedotto vizio parziale di mente. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali doglianze coincidevano sostanzialmente con quelle già dedotte in appello e già puntualmente respinte, quindi non costituivano una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata ma una mera reiterazione di censure già esaminate. È stata inoltre ritenuta non decisiva la prospettazione alternativa circa il profilo psicologico, perché contrapposta alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito e motivatamente disattesa.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e una critica argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello integra motivo inammissibile o apparente.

  • art. 620 c.p.p.

    non risulta applicato in senso decisivo; la decisione si conclude con declaratoria di inammissibilità e condanna alle spese.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso è inammissibile quando si limiti a riproporre pedissequamente censure già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La critica alla sentenza di merito deve svolgere la tipica funzione di confutare in modo argomentato le rationes decidendi; censure meramente assertive o apparenti non sono idonee a fondare un valido motivo di ricorso.
  • La deduzione di un vizio parziale di mente, se contrapposta a una diversa ricostruzione delle modalità del fatto già motivatamente esclusa dai giudici di merito, non è di per sé sufficiente a superare la motivazione della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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