Sentenza n. 4076/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima stralcio) n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la valutazione di idoneo non vincitore nella procedura per 65 promozioni al grado di maresciallo aiutante dell’Arma dei carabinieri e contro gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare, collocato al 66° posto su 333 nella graduatoria definitiva della procedura di avanzamento per l’anno 2016, contestava il punteggio attribuito ai precedenti di servizio e, in particolare, la valutazione del periodo dal 5 giugno 2007 al 9 settembre 2007 come “superiore alla media” anziché “eccellente”. Sosteneva che, alla luce delle valutazioni precedenti e successive e delle espressioni utilizzate nella documentazione caratteristica, avrebbe dovuto ottenere il giudizio di eccellenza, con un incremento del punteggio finale sufficiente a collocarlo tra i vincitori e a determinare la ricostruzione della carriera. In appello deduceva principalmente il difetto di adeguata motivazione della sentenza di primo grado e della valutazione amministrativa, lamentando anche la contraddittorietà tra le valutazioni riferite agli anni 2015 e 2016.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR e mantenendo fermi gli atti impugnati. In via preliminare ha ritenuto di non dover esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’amministrazione, poiché il gravame era manifestamente infondato nel merito. Il Collegio ha qualificato i giudizi contenuti nella documentazione caratteristica dei militari come espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di abnormità, arbitrarietà, manifesta irrazionalità o travisamento dei fatti, elementi che devono essere dimostrati dal ricorrente e risultare ictu oculi da dati oggettivi. Ha ritenuto adeguata la motivazione della valutazione, poiché il giudizio finale deriva dai giudizi parziali espressi per ciascuna voce e non richiede una specifica motivazione delle variazioni nelle aggettivazioni. La documentazione redatta secondo i modelli e i parametri previsti dalla disciplina militare è, per ciò solo, adeguatamente motivata, senza necessità di un autonomo richiamo all’art. 3 della l. 241/1990 o di indicazione di fatti particolari relativi alla carriera. Il Collegio ha inoltre escluso che il militare abbia diritto alla conservazione nel tempo delle valutazioni positive precedenti: le valutazioni riferite a periodi diversi sono autonome e possono variare in ragione delle condizioni personali, della sede, dell’incarico, delle responsabilità e del rendimento complessivo. L’abbassamento di una voce non deve essere fondato su fatti di particolare gravità e la variazione dei giudizi non costituisce, di per sé, indice di contraddittorietà o eccesso di potere. Poiché dagli atti non emergeva alcun travisamento, abnormità o illogicità manifesta, l’appello è stato respinto. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 1021-1029 d.lgs. 66/2010
Titolo VI del Libro IV del Codice dell’ordinamento militare
La documentazione personale e caratteristica dei militari è disciplinata dalle disposizioni del Codice dell’ordinamento militare, comprese le schede valutative e i rapporti informativi.
art. 1022, comma 2, d.lgs. 66/2010
Il documento caratteristico redatto in conformità ai parametri e ai modelli normativamente stabiliti è adeguatamente motivato quando il giudizio finale è armonico con i giudizi analitici relativi alle singole qualità considerate.
artt. 688-699 d.P.R. 90/2010
Capo II relativo ai documenti caratteristici
I modelli e i parametri regolamentari per la redazione della documentazione caratteristica costituiscono il riferimento normativo della motivazione dei giudizi sui militari.
art. 3 l. 241/1990
Non è necessario un autonomo richiamo al paradigma generale dell’obbligo di motivazione quando la documentazione caratteristica è redatta secondo i modelli normativamente previsti e il giudizio finale è coerente con le valutazioni analitiche.
Massime di principio
- I giudizi formulati dai superiori gerarchici nella documentazione caratteristica dei militari costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per abnormità, arbitrarietà, manifesta irrazionalità o travisamento dei fatti, che devono risultare da elementi oggettivi e essere dimostrati dal ricorrente.
- La documentazione caratteristica del militare è adeguatamente motivata quando il giudizio finale è coerente e armonico con i giudizi parziali espressi per le singole voci; la variazione delle aggettivazioni valutative non richiede una motivazione autonoma, poiché concorre essa stessa a formare la motivazione del giudizio finale.
- La redazione della documentazione caratteristica secondo i modelli e i parametri stabiliti dalla disciplina militare è sufficiente a integrare l’obbligo di motivazione, senza necessità di un autonomo richiamo all’art. 3 della l. 241/1990 o di una dettagliata indicazione di fatti e circostanze della carriera del militare.
- Le valutazioni caratteristiche riferite a periodi diversi sono autonome e non determinano un diritto dell’interessato alla conservazione del medesimo livello valutativo nel tempo; l’abbassamento di una o più voci non richiede necessariamente fatti gravi o specifici, purché corrisponda al rendimento complessivo del periodo considerato.
- La differenza tra valutazioni espresse in periodi temporali distinti non integra, di per sé, contraddittorietà o eccesso di potere, poiché la variazione dei giudizi è fisiologica e funzionale al monitoraggio diacronico del rendimento del militare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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