Ordinanza n. 737/2026 - Latina, Sezione 2
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento: - del provvedimento SUAP prot. n. -OMISSIS-, che dispone l'inefficacia e il divieto di prosecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della L. 241/90 e ss.mm.ii., della Comunicazione di Inizio Lavori di cui alla pratica id: -OMISSIS- presentata dalla società -OMISSIS-; - per quanto occorre e possa, delle note SUAP prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9 marzo 2026 : per l’annullamento: - dell’Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS-, comunicata alla Ricorrente in data -OMISSIS-, con cui il Comune di -OMISSIS- ha disposto la sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001, per la realizzazione “dell’impianto per la produzione di biometano da fonte rinnovabile (biogas), alimentato da sottoprodotti sottoposti a processi di digestione anaerobica e upgrading biogas, di capacità produttiva di biometano pari a 500 Smc/h” sito in -OMISSIS- (“Ordinanza -OMISSIS-”, doc. 14); - dell’Ordinanza dirigenziale n.-OMISSIS-, comunicata alla ricorrente a mezzo raccomandata il -OMISSIS-, recante “rettifica ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.-OMISSIS-”; - per quanto occorre e possa, la declaratoria di completezza istruttoria avente prot. n. -OMISSIS- (non notificata alla ricorrente); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento SUAP che dispone l'inefficacia e il divieto di prosecuzione di una Comunicazione di Inizio Lavori, nonché, con motivi aggiunti, ordinanza di sospensione dei lavori e ordinanza di rettifica della demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento SUAP che aveva disposto l'inefficacia e il divieto di prosecuzione, ai sensi dell'art. 19, comma 3, l. 241/1990, della CILA relativa alla realizzazione di un impianto per la produzione di biometano da fonte rinnovabile, nonché gli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato un'ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori adottata ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 380/2001, un'ordinanza di rettifica dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi e una dichiarazione di completezza istruttoria. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso introduttivo, ritenendo che il provvedimento SUAP relativo alla CILA possa non essere autonomamente lesivo né qualificabile come atto amministrativo provvedimentale. La questione posta alle parti riguarda quindi l'esistenza stessa di un atto impugnabile e la configurabilità dell'azione di annullamento contro un anticipato pronunciamento amministrativo sulla CILA.
La decisione
Il Collegio non ha definito il giudizio. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione dell'eventuale inammissibilità del ricorso introduttivo. Secondo l'orientamento richiamato, la CILA è una mera comunicazione privata relativa ad attività libera e, diversamente dalla SCIA, non è sottoposta a un controllo sistematico fondato su un procedimento formale e su termini perentori. L'amministrazione conserva comunque il potere-dovere generale di vigilanza e repressione, ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 380/2001. Ne deriverebbe che gli eventuali pronunciamenti anticipati dell'ente sull'ammissibilità dell'intervento non hanno natura provvedimentale, ma meramente informativa, non essendo espressione di un potere tipizzato. L'azione impugnatoria sarebbe pertanto ontologicamente configurabile solo quando l'attività oggetto della CILA sia concretamente repressa perché abnorme. Il TAR ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione e ha rinviato la causa all'udienza pubblica dell'11 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. 241/1990
dispone l'inefficacia e il divieto di prosecuzione della CILA
Il Collegio dubita che il potere previsto per la SCIA possa fondare un provvedimento autonomamente impugnabile con riferimento a una CILA, che è qualificata come mera comunicazione di attività libera.
art. 27 d.P.R. 380/2001
poteri di vigilanza e sanzionatori
L'amministrazione conserva in ogni tempo i poteri generali di vigilanza e repressione edilizia sull'attività oggetto di CILA.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale base per sottoporre alle parti, dopo il passaggio in decisione, la questione rilevata d'ufficio relativa all'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La CILA costituisce una mera comunicazione privata relativa a un'attività edilizia libera e, diversamente dalla SCIA, non è assoggettata a un controllo amministrativo sistematico svolto mediante un procedimento formale e termini perentori.
- L'amministrazione conserva il potere-dovere generale di vigilanza e di esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori edilizi sull'attività oggetto di CILA, anche al di fuori di un procedimento di controllo tipizzato.
- Un anticipato pronunciamento dell'amministrazione sull'ammissibilità dell'intervento comunicato con CILA, in assenza di un potere legislativamente tipizzato, ha natura meramente informativa e non provvedimentale; contro di esso non è, in linea di principio, configurabile l'azione di annullamento.
- L'azione impugnatoria con riferimento a un'attività oggetto di CILA può configurarsi quando l'attività sia concretamente repressa dall'amministrazione perché abnorme, mediante l'esercizio dei poteri edilizi di vigilanza e sanzione.
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