Cassazione Penale, Ordinanza n. 18333/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto da un imputato avverso la decisione del Tribunale di Lucca, che in grado di appello aveva confermato la sua responsabilità per lesioni colpose ai danni della persona offesa, caduta da una pedana di ferro mentre usciva dall'esercizio commerciale dell'imputato. Il ricorrente, assistito da memoria scritta, lamentava censure sostanzialmente attinenti alla ricostruzione del fatto, alla valutazione delle prove e alla motivazione della sentenza di merito, ritenendole erronee; la Corte rileva però che tali doglianze riproponevano i motivi di appello e miravano a una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Inoltre, trattandosi di appello relativo a reato di competenza del giudice di pace, la sentenza non era censurabile per vizi motivazionali in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., mentre le doglianze erano, nella sostanza, proprio di quel tipo, pur formalmente prospettate come violazione di legge.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero reiterative di quelle di appello e volte a contestare accertamenti di fatto e apprezzamenti probatori riservati al giudice di merito, il quale aveva fornito una motivazione congrua, adeguata e non manifestamente illogica. Poiché la sentenza impugnata proveniva dal giudizio di appello in un procedimento per reato di competenza del giudice di pace, non erano deducibili in cassazione vizi motivazionali; ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 590 c.p.
Individua il reato oggetto di affermazione di responsabilità, cioè lesioni colpose.
art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
Esclude la deducibilità in cassazione dei vizi motivazionali avverso la sentenza di appello emessa per un reato di competenza del giudice di pace.
art. 606 c.p.p.
La Corte osserva che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, attenevano in realtà alla motivazione e alla ricostruzione del fatto.
art. 616 c.p.p.
Giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa ricostruzione del fatto o in una nuova valutazione del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica.
- La reiterazione in sede di legittimità di motivi già proposti in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, integra un tipico indice di inammissibilità del ricorso.
- Quando la sentenza impugnata proviene dall'appello in un procedimento per reato di competenza del giudice di pace, i vizi motivazionali non sono deducibili in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p.; non è sufficiente mascherarli come violazioni di legge.
- La motivazione è immune da censure di legittimità se il giudice di merito fonda la decisione su corrette massime di अनुभवienza e su un percorso argomentativo non apparente e non assente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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