Sentenza n. 278/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 998/2025, resa tra le parti, reiettiva delle domande proposte per l’annullamento: I) quanto al ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale n. 986 del 23 gennaio 2024, con la quale il Comune di Palermo, Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro ha disposto – ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento “antievasione”, approvato con deliberazione di C.C. n. 189/2020 – la sospensione per giorni 90 (novanta) delle attività intestate alla società La Serenissima s.r.l., ubicate in via Chiavettieri, 42 e via Cassari, 24; - della nota prot. 641926 dell’8.5.2023, recante comunicazione di avvio di procedure sanzionatorie ai sensi dell’art. 4, co. 2, del sopra menzionato regolamento; - della nota prot. n. 1661620 del 21.12.2023, con cui è stato comunicato nuovamente l’avvio delle procedure sanzionatorie; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; - nonché per l’annullamento o la disapplicazione del Regolamento “antievasione” di cui alla deliberazione di C.C. n. 189/2020; II) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 18 luglio 2024: - della nota del 5.9.2023 (priva di numero di protocollo), con cui il Comune di Palermo ha espresso il proprio diniego sulle istanze di rateizzazione presentate dalla società La Serenissima s.r.l. in data 26.6.2023; - della nota del 26.6.2023 (priva di numero di protocollo), con cui il Comune di Palermo, Area Tributi Servizi Ici/Imu/Tari, in riscontro alle istanze di rateizzazione n. AREG/763795 e n. AREG/763985, ha comunicato che “secondo regolamento per la rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi locali così come modificata ed integrata con delibera del Consiglio Comunale n. 361 del 17/12/2021, la concessione della rateizzazione è subordinata all’obbligo di stipula di una polizza fideiussoria bancaria/assicurativa per la garanzia del piano di rateizzazione di importo pari o superiore a euro 5.000,00 (euro cinquemila). La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine di 30 giorni dalla presente comporta il diniego della domanda di rateizzazione (…)”; - della nota prot.773048 del 4.7.2022, con cui il Comune di Palermo ha comunicato alla società La Serenissima s.r.l. la necessità della stipula di una fideiussione ai fini della concessione della rateizzazione, richiesta con nota prot. 705156 del 26.5.2022; - della nota con cui il Settore Tributi ha comunicato che l’importo della polizza fideiussoria che la società La Serenissima s.r.l. avrebbe dovuto rilasciare in favore del Comune risultava pari a € 530.039,04; - della nota c.c. 11043408 avente a oggetto il diniego di rateizzazione prot. n. 705156; - nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Palermo sull’istanza presentata in data 14 giugno 2024 dalla società La Serenissima s.r.l., volta a ottenere un riesame o un annullamento in autotutela della D.D. 986 del 23 gennaio 2024; - nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Palermo di concludere il procedimento avviato a seguito dell’istanza presentata in data 14 giugno 2024 dalla Serenissima s.r.l.; III) quanto ai motivi aggiunti depositati il 25 luglio 2024: - del provvedimento di cui alla nota protocollo n. 942142 del 22 luglio 2024, con cui il Comune di Palermo, Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro - U.O. Antievasione, ha confermato “i presupposti sulla base dei quali sono state attivate le procedure sanzionatorie previste dall’art. 4, co. 2, del Regolamento “antievasione”, di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 189/2020 ai sensi dell’art. 15-ter del D.L. 34/2019 convertito con L. n. 58/2019”, così rigettando la richiesta di riesame formulata dalla Serenissima s.r.l. in data 14 giugno 2024”; - della nota protocollo n. 837915 del 17.6.2024; - della nota prot. 856484 del 21/6/2024; - del regolamento “Antievasione” di cui alla D.C.C. n. 189/2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia n. 998/2025 e, in primo grado, il regolamento comunale antievasione e gli atti applicativi di sospensione e cessazione delle attività produttive
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il Regolamento comunale antievasione adottato ai sensi dell’art. 15-ter d.l. 34/2019 e contro la determinazione dirigenziale che aveva disposto la sospensione per novanta giorni delle sue attività, nonché contro la successiva determinazione di cessazione delle attività. Sono stati dedotti, tra l’altro, omessa pronuncia e erronea valutazione delle prove; violazione degli artt. 41 e 97 Cost. e dell’art. 15-ter d.l. 34/2019; violazione del principio di irretroattività; difetto di istruttoria e dei presupposti; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; illegittima integrazione postuma della motivazione; carenza di copertura legislativa rispetto agli artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990; illegittimità del regolamento nella parte in cui consentiva l’applicazione automatica delle misure sulla base di una generica irregolarità tributaria, anche per debiti non definitivamente accertati e in momenti diversi dal rilascio, rinnovo o verifica della permanenza dell’attività. È stata inoltre contestata la declinatoria di giurisdizione del TAR sulle domande relative al regolamento comunale sulla rateizzazione dei tributi e ai dinieghi di rateizzazione con richiesta di fideiussione.
La decisione
Il CGARS ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo, assorbendo gli altri. Ha riformato la sentenza del TAR e annullato con efficacia erga omnes gli artt. 2, 4, 5 e 6 del Regolamento comunale antievasione. Gli artt. 2 e 4 sono illegittimi perché consentivano di attivare le misure sulla base di una generica irregolarità tributaria, senza limitazione ai debiti oggetto di violazioni gravi e definitivamente accertate. L’art. 15-ter d.l. 34/2019 deve essere interpretato restrittivamente e in senso costituzionalmente orientato, così da tutelare il diritto di difesa del contribuente e la libertà di iniziativa economica, evitando una sostanziale reintroduzione del solve et repete. Gli artt. 5 e 6 sono illegittimi perché configuravano la verifica della regolarità tributaria come possibile in ogni momento, mentre essa può rilevare soltanto al rilascio della licenza, al suo rinnovo alla scadenza oppure, per le SCIA, all’esito degli accertamenti iniziali sulla permanenza in esercizio. Sono stati conseguentemente annullati, con effetti inter partes, la determinazione n. 986/2024 di sospensione delle attività e la determinazione n. 15431/2024 di cessazione delle attività, poiché fondate sull’omesso pagamento di tributi non definitivamente accertati e sull’attivazione della procedura in un momento non riconducibile al rilascio, rinnovo o controllo iniziale della permanenza in esercizio. Il Collegio ha ordinato al Comune di pubblicizzare il parziale annullamento del regolamento nelle medesime forme di pubblicazione dell’atto originario e lo ha condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 7.000, oltre accessori e rifusione dei contributi unificati.
Norme richiamate
art. 15-ter d.l. 34/2019, conv. l. 58/2019
gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti
La disposizione consente di subordinare i titoli abilitativi alla verifica soltanto di violazioni gravi e definitivamente accertate, secondo un’interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata; la verifica opera esclusivamente al rilascio, al rinnovo alla scadenza o, per le SCIA, all’esito degli accertamenti iniziali sulla permanenza in esercizio.
art. 19 l. 241/1990
Il riferimento alla permanenza in esercizio riguarda le SCIA immediatamente efficaci e il momento in cui, all’esito degli accertamenti dell’amministrazione, l’attività deve essere consentita o inibita.
art. 41 Cost.
La disciplina deve essere interpretata in modo da non comprimere irragionevolmente la libertà di iniziativa economica mediante l’espulsione dal mercato di imprese gravate da pretese tributarie non definitivamente accertate.
art. 53 Cost.
L’interesse alla riscossione dei tributi deve essere bilanciato con la libertà d’impresa e con il diritto di difesa; non legittima misure che impongano sostanzialmente il pagamento quale condizione per poter contestare la pretesa tributaria.
art. 80, commi 4 e 5, d.lgs. 50/2016
costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione
La disposizione è utilizzata come parametro interpretativo per definire, nell’ambito dell’art. 15-ter d.l. 34/2019, il requisito delle violazioni tributarie definitivamente accertate e della loro gravità.
art. 14, commi 2 e 3, d.P.R. 1199/1971
qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l’annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell’Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati
Il CGARS ne estende analogicamente l’applicazione all’annullamento erga omnes di disposizioni regolamentari comunali, imponendo la pubblicazione della decisione nelle stesse forme dell’atto annullato.
art. 2 del Regolamento comunale antievasione di Palermo
si configura irregolarità tributaria allorquando il contribuente abbia un debito fiscale [...] prescindendo dalla eventuale notifica di avvisi di accertamento
La previsione è illegittima nella parte in cui non limita la misura ai casi di violazioni gravi e definitivamente accertate.
art. 4 del Regolamento comunale antievasione di Palermo
Decorso infruttuosamente tale termine [...] si procederà alla emissione del provvedimento di sospensione [...] Qualora il contribuente non regolarizzi la propria posizione debitoria tributaria [...] si procederà [...] alla revoca [...] o a disporre la cessazione dell’attività
La previsione è illegittima nella parte in cui consente sospensione, revoca o cessazione sulla base di una generica morosità, anche non definitivamente accertata.
artt. 5 e 6 del Regolamento comunale antievasione di Palermo
Il rilascio/rinnovo [...] è subordinato alla verifica di regolarità tributaria [...] successivamente con cadenza mensile
Le disposizioni sono illegittime nella parte in cui consentono verifiche periodiche e misure in qualsiasi momento, anziché nei soli momenti indicati dall’art. 15-ter d.l. 34/2019.
art. 2558 c.c.
È richiamato nell’argomentazione dell’appellante a sostegno della rilevanza dell’autonomia dei rami d’azienda, ma non costituisce la ratio decisiva della pronuncia.
art. 8 c.p.a.
È richiamato dall’appellante per sostenere il potere del giudice amministrativo di conoscere incidentalmente degli atti relativi alla rateizzazione tributaria; la questione è assorbita.
Massime di principio
- L’art. 15-ter d.l. 34/2019 consente agli enti locali di subordinare il rilascio, il rinnovo o la permanenza in esercizio di attività commerciali o produttive soltanto alla verifica di violazioni gravi e definitivamente accertate relative al pagamento dei tributi locali; la nozione di definitivo accertamento comprende le violazioni risultanti da sentenze definitive o da atti amministrativi non più impugnabili.
- La verifica della regolarità tributaria prevista dall’art. 15-ter d.l. 34/2019 può essere effettuata esclusivamente al momento del rilascio della licenza, al suo rinnovo alla scadenza oppure, nel caso di SCIA immediatamente efficace, all’esito degli accertamenti iniziali sulla permanenza in esercizio; non è legittimo introdurre controlli periodici generalizzati che consentano di sospendere o cessare l’attività in qualsiasi momento.
- Un regolamento comunale attuativo dell’art. 15-ter d.l. 34/2019 è illegittimo se consente l’applicazione delle misure di sospensione, revoca o cessazione sulla base di una generica morosità tributaria, senza che la pretesa sia stata definitivamente accertata e senza una delimitazione conforme ai requisiti di gravità e ai momenti applicativi previsti dalla legge.
- L’applicazione delle misure antievasione non può trasformarsi in una clausola di solve et repete, imponendo al contribuente di pagare una pretesa tributaria non definitivamente accertata come condizione per poter continuare l’attività economica o esercitare il diritto di difesa davanti agli organi competenti.
- L’annullamento giudiziale di disposizioni regolamentari comunali aventi portata generale può produrre effetti erga omnes; gli atti applicativi sono invece annullati con effetti inter partes, salvo diversa statuizione.
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