Sentenza n. 767/2026 - Bari, Sezione 3
per l'ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari n. -OMISSIS- del 16.5.2006 nell'ambito dei giudizi riuniti RG -OMISSIS-/2002 e -OMISSIS-/2004 e sulla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari n. -OMISSIS- del 21.1.2014, pubblicata il 29.1.2014, nell'ambito del giudizio RG -OMISSIS-/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune, dei giudicati della Corte d'Appello di Bari relativi al pagamento della quota spettante dell'indennità di esproprio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza dei giudicati formatisi su due sentenze della Corte d'Appello di Bari, concernenti l'indennità di esproprio spettante agli aventi causa. Nel corso del giudizio, il Comune di Barletta ha disposto l'attività amministrativa necessaria per procedere al pagamento della quota di indennità spettante al ricorrente. Con memoria depositata il 9 aprile 2026, il ricorrente ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere. È rimasta controversa soltanto la regolazione delle spese, rispetto alla quale le parti hanno depositato memorie e repliche.
La decisione
Il TAR ha preso atto che, in pendenza del giudizio, l'amministrazione ha posto in essere l'attività necessaria a dare esecuzione ai giudicati, determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza e la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti, in considerazione della peculiarità della controversia e della complessa questione successoria relativa agli aventi causa, che aveva richiesto al Comune un particolare approfondimento istruttorio anche presso altri uffici pubblici. La sentenza dispone inoltre che sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adotta in pendenza del processo gli atti necessari a dare integrale attuazione al giudicato e a soddisfare la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La complessità della ricostruzione successoria degli aventi causa e degli adempimenti istruttori necessari per individuare correttamente i destinatari dell'attività amministrativa può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
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