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Sentenza

Sentenza del 03/05/2016 n. 549 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Cessioniintracomunitarie - cessioni all'esportazione - prova dell'effettuazione -spetta al cedente. Cessione intracomunitaria - prova - contratti - fatture proforma - fatture definitive - Documenti di trasporto - sono sufficienti.Documenti di trasporto - annotazioni incoerenti con la fatturazione - provadella simulazione - non è tale - mero errore ostativo - è tale - scusabilità -sussiste. Prova documentale - omessa produzione in sede procedimentale - forzamaggiore - particolare complessità della collazione - decadenza - non consegue. Nell'ambitodi cessioni intracomunitarie ex art. 41 d.l. 331/93 e di cessioniall'esportazione, spetta al cedente dare la prova dell'effettivitàdell'operazione. Tale prova può essere fornita mediante l'esibizione dicontratti (in forma scritta) attestanti la natura dell'affare, delle fatturepro-forma scambiate fra le parti e infine delle fatture regolarmente emesse eregistrate, oltre che naturalmente delle movimentazioni bancarie che hannoavuto luogo. Eventuali divergenze minori fra i dati esposti nelle fatture equelli riportati su documenti di trasporto conformi allo standard CMR non sonosufficienti per far presumere la falsità delle prime, e dunque la debenzadell'IVA da parte dell'esportatore o del cedente comunitario, se non trovanoaltri riscontri a conferma. L'omessa produzione di documentazione durante lafase procedimentaale, da parte del contribuente, non determinal'inutilizzabilità della stessa in sede processuale qualora l'omissione siadovuta a forza maggiore (nel caso di specie, la collazione dei documenti ariprova delle spedizioni aveva coinvolto diversi operatori economici stabilitisia in Europa che in Africa).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la prova dell'effettività di cessioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 41 del d.l. 331/1993 e di cessioni all'esportazione. Il contribuente doveva dimostrare che i beni erano stati effettivamente trasferiti fuori dal territorio nazionale. A tal fine aveva prodotto contratti scritti, fatture pro forma, fatture definitive regolarmente emesse e registrate, documenti di trasporto conformi allo standard CMR e documentazione relativa ai pagamenti. L'Amministrazione aveva valorizzato alcune divergenze tra le fatture e i documenti di trasporto, nonché la mancata produzione tempestiva di parte della documentazione nella fase procedimentale.

La decisione

La pretesa fiscale è stata ritenuta non adeguatamente dimostrata. Le divergenze minori tra fatture e documenti di trasporto non sono sufficienti, da sole, a provare la simulazione o la falsità delle operazioni, soprattutto in assenza di ulteriori elementi concordanti. La documentazione prodotta in sede processuale è stata ritenuta utilizzabile, poiché la mancata produzione nella fase amministrativa era giustificata dalla particolare complessità della raccolta dei documenti presso diversi operatori economici situati in Europa e Africa, configurando una situazione riconducibile alla forza maggiore. Di conseguenza, non è stata riconosciuta la debenza dell'IVA contestata.

Norme richiamate

  • Art. 41 del decreto-legge n. 331/1993

    Disciplina le cessioni intracomunitarie non imponibili e richiede che il cedente dimostri l'effettività dell'operazione e il trasferimento dei beni verso un altro Stato membro.

  • Disciplina delle cessioni all'esportazione

    Nelle cessioni all'esportazione il cedente deve fornire la prova documentale dell'uscita effettiva dei beni dal territorio dell'Unione europea.

Massime di principio

  • L'onere di provare l'effettività di una cessione intracomunitaria o all'esportazione grava sul cedente, che dovrebbe conservare un insieme coerente di documenti: contratto, fatture, documenti di trasporto, prove dei pagamenti e attestazioni della movimentazione dei beni.
  • Piccole difformità formali o incongruenze tra fatture e documenti di trasporto non dimostrano automaticamente la simulazione dell'operazione; servono ulteriori elementi concreti e concordanti.
  • Gli errori meramente materiali o ostativi possono essere considerati scusabili quando non incidono sulla reale identificazione dell'operazione e sono spiegabili nel contesto complessivo della documentazione.
  • La mancata produzione di documenti durante il procedimento amministrativo non comporta necessariamente la loro inutilizzabilità in giudizio, se il contribuente dimostra che l'omissione dipendeva da forza maggiore o da oggettive difficoltà di reperimento e collazione.
  • La prova deve essere valutata nel suo complesso: la coerenza tra contratti, fatture, trasporto e pagamenti può prevalere su singole anomalie formali non corroborate da altri indizi.

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