Sentenza n. 3707/2026 - Milano, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 213/2017 emessa nel giudizio R.G. n. 387/2016 del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro, pubblicata in data 14 novembre 2017, notificata il 26 ottobre 2018 e passata in giudicato, con la quale il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero della Salute alla corresponsione alla ricorrente, in qualità di erede di Tommaso Zipeto, dei ratei scaduti, a partire dal 1° dicembre 2013, riferiti all’indennizzo spettante al citato “de cuius” di cui agli artt. 1 e 2, l. 210 del 1992, oltre agli interessi legali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto ratei arretrati dell’indennizzo ex l. 210/1992, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (erede del beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 213/2017 del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto al dante causa il diritto all’indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 l. 210/1992 e il Ministero della Salute era stato condannato a corrispondere all’erede i ratei scaduti dal 1° dicembre 2013, oltre agli interessi legali. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, l’Amministrazione ha provveduto, tardivamente, ad accreditare le somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, in corso di giudizio, era stato integralmente conseguito il bene della vita perseguito, cioè l’esecuzione del comando giudiziale e il pagamento delle somme dovute. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l’Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione di un giudicato; il TAR ha ritenuto che l’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione facesse venir meno la materia del contendere.
artt. 1 e 2 l. 210/1992
Prevedono l’indennizzo riconosciuto al dante causa della ricorrente e costituiscono il titolo sostanziale della condanna contenuta nella sentenza posta in esecuzione.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa il bene della vita perseguito, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese se l’esecuzione è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso; in tal caso le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale non impedisce la liquidazione delle spese in favore del ricorrente, qualora la condotta amministrativa abbia reso necessaria la proposizione del giudizio.
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