Sentenza n. 135/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Sesto San Giovanni, a firma del Responsabile del Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio – OSAP, dell’8 novembre 2023 con il quale è stato autorizzato l’intervento di ristrutturazione edilizia richiesto in data 23 marzo 2023 port. Gen. 2023/0033001, nella parte in cui determina gli oneri urbanizzativi e il costo di costruzione in euro 162.746,69; nonché, se e per quanto occorra, per l’annullamento o l’eventuale disapplicazione: 1) della delibera di Consiglio comunale n. 2/2021 del 26 gennaio 2021 avente ad oggetto “determinazione della percentuale di riduzione del contributo di costruzione in applicazione dell’art. 2-quinquies dell’art. 43 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “legge per il governo del territorio” sulla base dei criteri stabiliti con la DGR. N.XI/3509 seduta del 05/08/2020 e superamento della DCC n. 13/2016 del 04/04/2016” e di eventuale altra delibera avente ad oggetto modifica delle percentuali di riduzione degli oneri previste dalla legge regionale n. 12 del 2005; di altra eventuale delibera del Comune, allo stato non nota e non rinvenuta, che possa aver espressamente eliminato o attenuato la percentuale di riduzione sia degli oneri urbanizzativi che del costo di costruzione, in contrasto con le previsioni della legge regionale n. 12 del 2005; per la conseguente declaratoria del corretto ammontare degli oneri dovuti nonché del diritto alla restituzione degli oneri eventualmente versati in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto con l’applicazione delle riduzioni di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di rilascio del permesso di costruire dell’8 novembre 2023, nella parte relativa alla quantificazione del contributo di costruzione e, in particolare, degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la quantificazione del contributo di costruzione richiesto dal Comune in relazione a un intervento consistente nella demolizione integrale di un edificio industriale e nella costruzione di un nuovo fabbricato residenziale a torre, anche su diverso sedime. L’importo complessivo richiesto per contributo di costruzione e monetizzazione degli standard era pari a euro 262.993,38, di cui euro 162.746,69 indicati nell’atto impugnato per la componente oggetto di contestazione. Con l’unico motivo di ricorso, la società ha dedotto la violazione degli artt. 44, comma 8, e 48, comma 6, della legge regionale Lombardia n. 12 del 2005, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto applicare la riduzione del 60 per cento degli oneri di urbanizzazione e del 50 per cento del costo di costruzione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, compresi quelli di demolizione e ricostruzione. La ricorrente ha inoltre chiesto, ove necessario, l’annullamento o la disapplicazione della delibera consiliare comunale n. 2/2021 e di eventuali ulteriori atti comunali incompatibili con le riduzioni legislative, nonché la declaratoria del corretto ammontare degli oneri e la restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato in parte qua l’atto impugnato. Quanto agli oneri di urbanizzazione, ha interpretato l’art. 44, comma 8, della legge regionale n. 12 del 2005 nel senso che la riduzione del 60 per cento si applica agli interventi di ristrutturazione edilizia, inclusi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma e diverso sedime. La formulazione della norma non istituisce una categoria autonoma di interventi di demolizione e ricostruzione distinta dalla ristrutturazione, ma chiarisce l’estensione del beneficio a interventi che in precedenza erano esclusi o godevano di una riduzione minore. Il Collegio ha valorizzato l’evoluzione normativa regionale: la disciplina previgente distingueva tra ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione e interventi con demolizione e ricostruzione, mentre la novella del 2019 ha uniformato il trattamento, concentrando la disciplina nel comma 8 e prevedendo una riduzione obbligatoria del 60 per cento. Poiché l’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 ricomprende nella ristrutturazione edilizia anche la demolizione e ricostruzione su diverso sedime, il beneficio deve applicarsi anche all’intervento controverso. Analoghe conclusioni sono state raggiunte per il costo di costruzione, in base all’art. 48, comma 6, della legge regionale n. 12 del 2005, che prevede una disciplina sostanzialmente analoga. Il Comune avrebbe quindi dovuto applicare le riduzioni di legge. Il TAR ha dichiarato il diritto della ricorrente all’applicazione delle riduzioni e alla restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza. Le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 44, comma 8, l.r. Lombardia n. 12/2005
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, […] gli oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento, salva la facoltà per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni
La riduzione del 60 per cento degli oneri di urbanizzazione si applica obbligatoriamente agli interventi di ristrutturazione edilizia, inclusi quelli di demolizione e ricostruzione anche con diverso sedime; la norma non costituisce gli interventi di demolizione e ricostruzione in categoria autonoma e chiusa.
art. 48, comma 6, l.r. Lombardia n. 12/2005
Prevede, per il costo di costruzione, una disciplina analoga a quella dell’art. 44, comma 8, e impone l’applicazione della riduzione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, compresi quelli di demolizione e ricostruzione.
art. 3 d.P.R. n. 380/2001
La categoria della ristrutturazione edilizia comprende anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, inclusi quelli con diverso sedime, nei limiti definiti dalla normativa vigente.
art. 44, commi 10 e 10-bis, l.r. Lombardia n. 12/2005, nel testo previgente
La disciplina previgente distingueva le ristrutturazioni senza demolizione e ricostruzione da quelle con demolizione e ricostruzione, prevedendo per queste ultime una riduzione minore o una facoltà comunale; tale assetto è stato superato dalla successiva uniformazione normativa.
art. 17, comma 3, l.r. Lombardia n. 7/2012
Ha introdotto la possibilità per i comuni di ridurre i contributi relativi agli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e di integrale sostituzione edilizia.
art. 4, comma 6, l.r. Lombardia n. 31/2014
Ha elevato dal 50 al 60 per cento la riduzione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione.
art. 4, commi 1, lettera e), e 4, l.r. Lombardia n. 18/2019
Ha uniformato la disciplina delle riduzioni, concentrandola nell’art. 44, comma 8, e abrogando i commi 10 e 10-bis.
Massime di principio
- La riduzione del 60 per cento degli oneri di urbanizzazione prevista dall’art. 44, comma 8, della legge regionale Lombardia n. 12/2005 si applica agli interventi di ristrutturazione edilizia, compresi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione anche con diversa sagoma o diverso sedime.
- La qualificazione di un intervento come demolizione e ricostruzione non lo sottrae, ai fini della determinazione del contributo di costruzione, alla categoria della ristrutturazione edilizia quando esso rientra nella definizione dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001.
- La novella regionale che ha uniformato la disciplina delle riduzioni deve essere interpretata nel senso di estendere agli interventi di demolizione e ricostruzione il trattamento più favorevole previsto per la ristrutturazione edilizia, non di escludere gli interventi non espressamente descritti nella disposizione.
- La riduzione prevista dall’art. 48, comma 6, della legge regionale Lombardia n. 12/2005 per il costo di costruzione deve essere applicata agli interventi di ristrutturazione edilizia, inclusi quelli di demolizione e ricostruzione, secondo la disciplina vigente.
- Il Comune non può quantificare il contributo di costruzione applicando agli interventi di demolizione e ricostruzione su diverso sedime i criteri ordinari della nuova costruzione quando l’intervento è riconducibile alla ristrutturazione edilizia; l’interessato ha diritto alla riliquidazione e alla restituzione delle somme versate in eccedenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →