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Sentenza

Sentenza n. 14559/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - degli atti, compresa la comunicazione individuale del 10 marzo 2025, di mancata inclusione della ricorrente tra gli abilitati delle abilitazioni scientifiche nazionali relativamente alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel “settore concorsuale 06/A1 Genetica Medica” ASN 2023-2025, in riferimento al bando di cui alla d.d. n. 1796/2023; - del conseguente elenco degli abilitati, nella parte in cui non include la ricorrente; - del giudizio negativo espresso con riferimento alla ricorrente dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale e dei singoli giudizi individuali espressi dai commissari; - di tutti i verbali, non conosciuti, della Commissione giudicatrice, in particolare ove riguardano la ricorrente; - ove occorra, del decreto direttoriale di nomina della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 06/A1 (Genetica medica), nonché di tutti gli atti successivi; - ove occorra e in parte qua del bando di cui al decreto direttoriale 1796 del 2023; - ove occorra e in parte qua, del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 e del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202505888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/A1 Genetica Medica, con conseguente esclusione dall'elenco degli abilitati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio negativo espresso dalla Commissione ASN 2023-2025, nonché gli atti connessi, sostenendo che la Commissione, pur avendo riconosciuto il possesso di almeno tre titoli tra quelli individuati e il superamento dei valori-soglia relativi all'impatto della produzione scientifica, avesse motivato il diniego in modo estremamente generico, tautologico e autoreferenziale. La valutazione negativa era stata fondata sulla parziale originalità e continuità della produzione scientifica, sulla collocazione editoriale complessivamente insufficiente delle riviste e sulla limitata attinenza delle pubblicazioni alle tematiche della genetica medica, essendo prevalentemente riferite alla genetica oncologica. La ricorrente ha quindi dedotto il difetto di motivazione e l'inaffidabilità della valutazione tecnica della Commissione, contestando l'omessa esplicitazione delle ragioni del giudizio di non piena maturità scientifica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che le valutazioni delle Commissioni ASN costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto entro i limiti dell'attendibilità, dell'esattezza, della non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione. Ha rilevato che la disciplina ASN richiede il possesso cumulativo di almeno tre titoli, la valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica e pubblicazioni complessivamente di qualità elevata, secondo i criteri di originalità, rigore metodologico, coerenza tematica, apporto individuale, collocazione editoriale, continuità e rilevanza nel settore. Nel caso concreto, i giudizi individuali e quello collegiale sono stati ritenuti autonomi, coerenti, sufficientemente ampi e convergenti, nonché privi di ripetitività o stereotipia sintomatica del difetto di motivazione. La Commissione aveva adeguatamente illustrato le ragioni della valutazione negativa, riferendola a una pluralità di criteri: qualità solo parziale sotto il profilo dell'originalità e della continuità, collocazione editoriale insufficiente, limitata coerenza e rilevanza delle pubblicazioni rispetto al settore concorsuale. Il TAR ha ritenuto attendibile e non erronea in fatto la conclusione secondo cui la limitata attinenza al settore di Genetica Medica poteva concorrere a escludere la qualità elevata delle pubblicazioni, considerata la necessità, per un professore di prima fascia, di una padronanza specifica, approfondita e tendenzialmente completa della materia. Ha inoltre ritenuto non irragionevole il rilievo della dimensione internazionale della maturità scientifica richiesta per la prima fascia. Il giudizio di non idoneità è stato quindi considerato immune dai vizi dedotti. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. 120/2016

    a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.

    I criteri di qualità delle pubblicazioni, tra cui originalità, rigore metodologico, coerenza tematica, collocazione editoriale, continuità e rilevanza nel settore, devono essere considerati dalla Commissione nella valutazione della produzione scientifica.

  • art. 6 d.m. 120/2016

    La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata».

    Il conseguimento dell'abilitazione richiede cumulativamente il possesso di almeno tre titoli, la valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica e pubblicazioni complessivamente di qualità elevata.

  • allegato B d.m. 120/2016

    Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.

    La qualità elevata delle pubblicazioni è collegata all'originalità, al rigore metodologico e al contributo al progresso della ricerca, valutati anche in relazione all'impatto nella comunità scientifica di riferimento.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 95/2016

    La Commissione individua e definisce i titoli rilevanti ai fini della procedura ASN.

  • art. 18 l. 240/2010

    La procedura di reclutamento dei professori universitari presuppone il rilievo della qualificazione attestata dall'abilitazione scientifica nazionale.

  • d.m. 589/2018

    La ricorrente aveva raggiunto i valori-soglia considerati dalla Commissione ai fini della valutazione dell'impatto della produzione scientifica, ma ciò non escludeva la necessità di verificare cumulativamente gli ulteriori requisiti.

Massime di principio

  • Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, il possesso di almeno tre titoli e il superamento dei valori-soglia relativi all'impatto della produzione scientifica non determinano automaticamente il conseguimento dell'abilitazione, poiché è necessario anche che le pubblicazioni siano complessivamente giudicate di qualità elevata secondo tutti i criteri previsti dalla disciplina applicabile.
  • Il giudizio ASN può legittimamente negare l'abilitazione quando la Commissione motivi, anche sinteticamente ma in modo concreto e non stereotipato, la valutazione negativa di una pluralità di criteri relativi alla produzione scientifica, tra cui originalità, continuità, collocazione editoriale, coerenza tematica e rilevanza nel settore concorsuale.
  • La limitata attinenza delle pubblicazioni al settore concorsuale può concorrere legittimamente a escludere la qualità elevata della produzione scientifica, poiché l'abilitazione alla prima fascia richiede una padronanza specifica, approfondita e tendenzialmente completa della materia di riferimento.
  • Il sindacato giurisdizionale sui giudizi ASN, espressione di discrezionalità tecnica, resta estrinseco e riguarda l'attendibilità, l'esattezza, la non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità della valutazione, senza consentire al giudice di sostituire la propria valutazione tecnica a quella della Commissione.
  • La motivazione del giudizio ASN è sufficiente quando i giudizi individuali e quello collegiale risultano autonomi, coerenti, convergenti e riferiti ai criteri normativamente previsti, anche se formulati in modo sintetico.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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