Cassazione Penale, Sentenza n. 5197/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (09/05/2024) che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione. Il ricorrente deduce plurime doglianze: inosservanza o erronea applicazione di norme penali e processuali; violazione del diritto di difesa; mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., con riferimento alla lett. e); erronea valutazione della prova ex art.192 c.p.p.; mancata valutazione della richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p.; rilievi sulla immutabilità del giudice e sul contenuto delle querele. Le doglianze sono state esposte in modo confuso e ampio, senza un ordinato inquadramento nei vizi di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e per la caotica esposizione delle doglianze (violazione del requisito di inquadramento delle censure secondo art. 606 c.p.p.). Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui è inammissibile il ricorso caratterizzato da esposizione confusa e poco perspicua. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, nonché alla regolamentare condanna alle spese.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 606
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia adeguatamente inquadrato le censure nei vizi di legittimità previsti dall'art. 606, risultando generico e confuso.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato l'art. 616 per dichiarare il ricorso inammissibile.
Codice di procedura penale, art. 192
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di valutazione della prova; la Corte non ha esaminato il merito della censura perché ha escluso la ammissibilità per vizi formali di chiarezza e specificità.
Codice penale, art. 131-bis
Norma sulla particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente; la Corte di cassazione non ha valutato il merito della richiesta in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni formali.
Codice di procedura penale, artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e ss.
Richiamati in relazione alla mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini; la trattazione è avvenuta in camera di consiglio senza le parti per assenza di richiesta di discussione orale.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro, ordinato e specifico le censure, inquadrandole nei vizi previsti dall'art. 606 c.p.p.; l'esposizione confusa o generica può determinare l'inammissibilità.
- Le doglianze di merito (contraddittorietà della motivazione, errata valutazione della prova, violazione del diritto di difesa, richiesta di applicazione di art.131-bis) devono essere formulate separatamente e con riferimenti precisi ai passaggi decisionali impugnati; in mancanza la corte può non esaminarle nel merito.
- La mancata richiesta di trattazione orale nei termini indicati dalla legge comporta che la causa sia decisa in camera di consiglio senza le parti, secondo gli artt. 610 e 611 c.p.p.
- Il ricorrente rischia non solo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, ma anche sanzioni economiche (spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, somme alla cassa delle ammende).
- Prima di proporre ricorso per cassazione è opportuno far redigere un atto preciso e puntuale da un difensore esperto, che individui i profili di diritto direttamente rilevanti e i passaggi della motivazione da censurare, per evitare indeterminatezza e la conseguente inammissibilità.
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