Sentenza n. 1016/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nulla osta al lavoro subordinato stagionale nell’ambito del Decreto Flussi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nove istanze per l’assunzione di lavoratori extracomunitari, tra cui un cittadino pakistano. A seguito del preavviso di diniego, fondato sull’insufficiente capacità economica del datore di lavoro e sulla carenza di documentazione, aveva prodotto un’asseverazione professionale e un prospetto della situazione contabile. Il diniego è stato poi adottato perché dagli accertamenti risultavano un volume d’affari di euro 3.243,00, acquisti per euro 60.202,00 e un reddito negativo di euro 56.959,00; inoltre, l’asseverazione indicava dati economici molto superiori senza adeguato riscontro, non risultavano fatture di vendita o trasmissioni periodiche di corrispettivi nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria e la documentazione conteneva riferimenti non coerenti con la natura dell’impresa. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto di possedere comunque la capacità economica, deducendo che l’attività principale consisteva in scambi commerciali internazionali non soggetti a fatturazione elettronica e producendo in giudizio 69 fatture cartacee e gli estratti conto bancari relativi ai pagamenti ricevuti. Ha inoltre qualificato come mero refuso l’indicazione dell’impresa quale impresa edile nell’asseverazione. Con il secondo motivo ha dedotto la lesione del legittimo affidamento sull’esito favorevole del procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato per due ragioni. In primo luogo, le fatture cartacee e gli estratti conto sono stati prodotti soltanto in giudizio e non erano stati trasmessi alla Prefettura durante il procedimento, neppure dopo il preavviso di rigetto; secondo il principio della valutazione della legittimità dell’atto con riferimento al momento della sua adozione, la documentazione successiva non può rendere illegittimo ex post un provvedimento che, sulla base degli elementi allora disponibili, non lo era. In secondo luogo, il giudice ha rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 127/2015, le operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia devono essere oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, salvo le eccezioni previste dalla legge. Poiché la Guardia di Finanza aveva accertato l’assenza di trasmissioni periodiche di corrispettivi per il 2025, la ricostruzione della capacità economica prospettata dal ricorrente è stata ritenuta di dubbia attendibilità. Il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti all’Agenzia delle Entrate di Brescia per la verifica della posizione fiscale dell’impresa. Il secondo motivo è stato respinto perché la mera presentazione di un’istanza non genera un affidamento legittimo sul suo accoglimento. In particolare, il nulla osta non era mai stato rilasciato: la Prefettura aveva svolto i controlli, emesso il preavviso di rigetto e poi adottato il diniego, sicché mancava qualsiasi precedente provvedimento favorevole idoneo a fondare un affidamento tutelabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre oneri e accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio, dopo aver sentito le parti.
art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 127/2015
I soggetti passivi di cui al comma 3 [...] trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato
La disposizione impone al soggetto residente o stabilito in Italia la trasmissione telematica dei dati delle operazioni con soggetti esteri, salve le eccezioni previste; l’assenza di tali trasmissioni può incidere sulla credibilità della documentazione prodotta per dimostrare la capacità economica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente e della sua impresa.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e della documentazione disponibili all’amministrazione al momento della sua adozione; documenti prodotti per la prima volta in giudizio non possono rendere illegittimo ex post un provvedimento che, al momento dell’adozione, risultava fondato sugli elementi acquisiti.
- La documentazione non trasmessa all’amministrazione nel procedimento non può essere utilmente opposta per contestare il diniego, quando l’amministrazione non ne disponeva e non era tenuta a procurarsela aliunde sulla base della stessa prospettazione del richiedente.
- La mancata trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, quando dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 127/2015, costituisce un elemento idoneo a incidere sulla verificabilità e attendibilità della capacità economica dichiarata dal datore di lavoro.
- La mera presentazione di un’istanza amministrativa non determina un legittimo affidamento sul suo accoglimento. In assenza di un precedente provvedimento favorevole, il richiedente non può fondare un affidamento tutelabile sul decorso del procedimento o sull’aspettativa di ottenere il titolo richiesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1582/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1585/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1586/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1587/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1589/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1590/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →