Ordinanza n. 461/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Commissario ad acta Dr. Angelo Polito, e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e, in particolare, del Verbale n. 1, del 12.10.2006, nella parte in cui non dispone il pagamento, in favore dell’A.S. di Assergi, dei canoni, degli indennizzi e delle somme dovute a titolo di occupazione illegittima del demanio frazionale e per l’utilizzazione di questo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Relazione del commissario ad acta nominato per l'ottemperanza, recante l'impossibilità di portare a compimento l'incarico per il mancato reperimento di atti e documenti
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR n. 352/2021, confermata e chiarita quanto agli incombenti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5473/2024, il commissario ad acta designato dal Prefetto dell'Aquila ha riferito di non poter completare il mandato per non avere reperito documentazione ritenuta necessaria, tra cui il precedente provvedimento commissariale e il verbale n. 1 del 12 ottobre 2006. Il TAR ha esaminato la dedotta impossibilità operativa alla luce del dovere di cooperazione delle parti alla ragionevole durata del processo e dei poteri di accesso del commissario agli atti del giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto insussistente l'impossibilità di procedere nell'incarico. Ha rilevato, da un lato, che le parti non avevano prestato la dovuta cooperazione, nonostante la richiesta del commissario; dall'altro, che il verbale n. 1 del 12 ottobre 2006, costituente l'atto oggetto del giudizio originario, era comunque presente nel fascicolo d'ufficio e accessibile al commissario ad acta. Ha quindi disposto che il commissario riprenda sollecitamente le attività, utilizzando la documentazione presente nel fascicolo e acquisendo dalle parti gli ulteriori atti eventualmente necessari. È stata lasciata ferma la facoltà del Prefetto dell'Aquila di valutare l'eventuale sostituzione del commissario e di informare il TAR. L'ordinanza non definisce la domanda di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, lett. e), c.p.a.
il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il dovere di cooperazione impone alle parti di prestare collaborazione effettiva al commissario ad acta, anche mettendo a disposizione la documentazione necessaria all'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può accedere agli atti del fascicolo processuale e utilizzare la documentazione ivi contenuta per l'esecuzione del giudicato.
- La mera difficoltà di reperire atti e documenti non integra un'impossibilità di eseguire l'incarico quando gli atti principali sono presenti nel fascicolo d'ufficio o possono essere acquisiti dalle parti e da fonti pubbliche.
- Le parti del giudizio di ottemperanza sono tenute a cooperare con il commissario ad acta, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo.
Come è indicizzato
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