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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13095/2020 del 30/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite riguardava una cartella di pagamento emessa per il contributo di bonifica relativo all’anno 2016, iscritto a ruolo dal Consorzio in relazione a un terreno di proprietà della società, sito nel Comune di Frosinone. La Commissione tributaria provinciale di Frosinone aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo dimostrato che il terreno non fosse interessato da miglioramenti fondiari. La Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza n. 5260/18/19 depositata il 24 settembre 2019, aveva rigettato l’appello del Consorzio, confermando l’esenzione dal contributo perché il terreno ricadeva in zona residenziale di espansione destinata ad attrezzature collettive. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi riferiti alla nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992: ha lamentato che la CTR non avesse esposto le ragioni della decisione sulle questioni probatorie, non avesse valutato le prove asseritamente idonee a dimostrare il beneficio e non avesse individuato il soggetto gravato dall’onere della prova. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, denunciando violazione dell’art. 2909 c.c. per la pretesa formazione di un giudicato esterno sul contributo relativo alle annualità 2004-2007.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha escluso la motivazione apparente perché la CTR aveva indicato in modo comprensibile la ragione, in fatto e in diritto, della decisione: l’esenzione discendeva dalle caratteristiche urbanistiche della zona in cui si trovava il terreno, e non dalla prova del mancato beneficio fondiario. Il Consorzio, limitandosi a contestare la valutazione degli elementi probatori, non aveva censurato specificamente tale ratio decidendi. La Corte ha inoltre chiarito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare una mera erronea valutazione del materiale istruttorio: essa ricorre solo nei casi in cui siano utilizzate prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, siano disattese prove legali o siano trattati come prova legale elementi soggetti a libero apprezzamento. La valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, salvo che la censura sia proposta attraverso il corretto vizio motivazionale nei limiti previsti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. Il Consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione nei casi di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai limiti di legge, nonché nelle specifiche ipotesi di impropria attribuzione o negazione di efficacia legale alla prova; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.

    Il libero apprezzamento delle prove appartiene al giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione processuale; l’eventuale errore va denunciato, ricorrendone i presupposti, nei limiti del vizio motivazionale di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

    La motivazione è apparente quando, pur formalmente presente, non consente di comprendere il percorso logico della decisione né di controllarne correttezza e coerenza. Nel caso concreto il vizio è stato escluso perché la CTR aveva individuato chiaramente la ragione dell’esenzione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione.

    La motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, se il vizio emerge dal testo della sentenza senza necessità di confrontarlo con gli atti, integra un error in procedendo deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.

    La critica alla valutazione delle prove non può essere convertita in una denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; l’eventuale errore di fatto va prospettato come vizio motivazionale, entro i limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • art. 2909 c.c.

    La norma è richiamata esclusivamente nel motivo di ricorso incidentale condizionato relativo alla dedotta formazione del giudicato esterno sulle annualità 2004-2007; la Corte ha dichiarato assorbito tale ricorso e non ha quindi deciso la questione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

    In caso di integrale rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti temporali e processuali, la Corte dà atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e determina la nullità della sentenza, quando le argomentazioni, pur materialmente presenti, non rendono percepibile l’iter logico seguito né consentono un effettivo controllo sulla decisione; il vizio deve emergere dal testo del provvedimento impugnato.
  • La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: è ammissibile nei casi di uso di prove non dedotte o acquisite d’ufficio fuori dai limiti legali, di disconoscimento di prove legali o di attribuzione di piena prova a elementi soggetti a libero apprezzamento.
  • La valutazione delle prove appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione; l’eventuale errore deve essere denunciato attraverso il pertinente vizio motivazionale e nei relativi limiti.
  • Il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza: una censura riferita alla valutazione della prova è inidonea quando la decisione si fonda invece su una distinta ragione, non specificamente impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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