Sentenza n. 175/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento provvedimento di reiezione FIS 1194017-2022/2022, del 20 maggio 2022, ricevuto dalla Società il 24 maggio 2022, con il quale l'INPS ha rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot. 4900.15/03/2022.0205534 volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento INPS di reiezione della domanda di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente ammortizzatore sociale)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva sottoscritto un accordo sindacale l'11 febbraio 2022, rappresentando una significativa riduzione dell'attività lavorativa causata dalla crisi pandemica e dalle misure amministrative restrittive adottate per fronteggiarla. Il 15 marzo 2022 aveva presentato domanda di assegno di integrazione salariale per il periodo dal 1° al 28 febbraio 2022. L'INPS aveva respinto l'istanza ritenendola tardiva, poiché presentata oltre il termine del 23 febbraio 2022. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 148/2015, sostenendo che la riduzione dell'attività derivava da eventi oggettivamente non evitabili e che, pertanto, la domanda poteva essere presentata entro la fine del mese successivo a quello dell'evento, ossia entro il 31 marzo 2022. In via subordinata, ha sostenuto che l'eventuale tardività avrebbe dovuto determinare soltanto la decorrenza posticipata del trattamento, non il diniego dell'intera domanda. L'INPS non ha contestato i presupposti sostanziali della misura, ma ha richiamato il termine ordinario e il messaggio n. 606/2022, con cui avrebbe concesso un termine transitorio di quindici giorni dal rilascio della nuova procedura informatica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di reiezione. Ha ritenuto applicabile all'assegno di integrazione salariale del FIS, in virtù dell'art. 30 del d.lgs. n. 148/2015, la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie prevista dall'art. 15, comma 2, dello stesso decreto. La riduzione dell'attività era riconducibile a eventi oggettivamente non evitabili, poiché derivava dalle misure restrittive adottate dall'autorità amministrativa durante la pandemia e non da comportamenti volontari dell'impresa o dei lavoratori. Poiché l'evento si era verificato nel febbraio 2022, il termine per la domanda scadeva il 31 marzo 2022; la domanda presentata il 15 marzo 2022 era quindi tempestiva. Il giudice non ha esaminato l'applicabilità del messaggio INPS n. 606/2022, non prodotto in giudizio dall'Istituto, rilevando che il suo contenuto non era verificabile e che, comunque, un atto amministrativo contrastante con la legge non potrebbe prevalere su quest'ultima e potrebbe essere disapplicato ove avesse portata normativa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015
situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti
Individua tra le cause legittimanti l'integrazione salariale le situazioni aziendali temporanee derivanti da eventi non imputabili all'impresa o ai lavoratori.
art. 15, commi 2 e 3, d.lgs. n. 148/2015
La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
Per le sospensioni o riduzioni causate da eventi oggettivamente non evitabili, la domanda è tempestiva se presentata entro la fine del mese successivo all'evento; il termine ordinario di quindici giorni non si applica.
art. 26 d.lgs. n. 148/2015
istituisce il Fondo di integrazione salariale (FIS) per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I
Istituisce il FIS quale strumento di sostegno al reddito per i settori esclusi dall'ambito ordinario delle integrazioni salariali.
art. 30, comma 1, d.lgs. n. 148/2015
all'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie
Rende applicabile all'assegno di integrazione salariale del FIS la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, inclusa la regola speciale sui termini per gli eventi oggettivamente non evitabili.
Massime di principio
- La disciplina dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, relativa al termine della fine del mese successivo all'evento per le domande causate da eventi oggettivamente non evitabili, si applica anche alle domande di assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale, in quanto compatibile ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto.
- Le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa derivanti da misure restrittive adottate dall'autorità amministrativa per fronteggiare una crisi pandemica costituiscono eventi oggettivamente non evitabili, quando non siano riconducibili a una scelta volontaria dell'impresa o dei lavoratori.
- Quando l'evento oggettivamente non evitabile si verifica in un determinato mese, la domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale è tempestiva se presentata entro la fine del mese successivo; una domanda presentata entro tale termine non può essere respinta per tardività sulla base del termine ordinario di quindici giorni.
- L'amministrazione che invoca in giudizio il contenuto di una circolare o di un messaggio interno ha l'onere di produrlo, affinché il giudice possa verificarne effettivamente portata e applicabilità; in mancanza, il contenuto dell'atto non può essere posto a fondamento della decisione.
- Un messaggio o atto amministrativo interno non può derogare alla disciplina legislativa applicabile; se gli si riconosce portata normativa, il giudice può non tenerne conto o disapplicarlo nella parte contrastante con la legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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