Sentenza n. 1825/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.P.R. del 18 ottobre 2022 di annullamento d’ufficio della precedente concessione della cittadinanza italiana, nonché la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro tale annullamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato aveva impugnato davanti al TAR l’annullamento d’ufficio del D.P.R. del 14 aprile 2016, con cui gli era stata concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. L’annullamento traeva origine da una vicenda penale riguardante circa cinquecento pratiche di cittadinanza gestite illecitamente da una dipendente del Ministero dell’Interno e dal coniuge, poi condannati a seguito di patteggiamento. Le verifiche amministrative avevano accertato che la pratica dell’interessato era stata definita senza una reale istruttoria, mediante l’uso illecito di credenziali informatiche e omettendo la valutazione di elementi ostativi segnalati dalla Questura e dalla Prefettura, tra cui un procedimento penale pendente, il mancato aggiornamento dei redditi e irregolarità documentali. In primo grado erano stati dedotti violazione di legge, difetto di istruttoria, illogicità della motivazione, violazione degli artt. 27 e 97 Cost. e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché lesione del legittimo affidamento, in ragione dell’estraneità dell’interessato ai fatti criminosi e del tempo trascorso dalla concessione. In appello l’interessato ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare nuovamente la sussistenza dei requisiti di cittadinanza anziché annullare direttamente il precedente provvedimento, che sarebbe stato violato il termine ragionevole previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e che egli sarebbe stato colpito da una forma di responsabilità oggettiva pur essendo estraneo ai reati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. La Sezione ha ritenuto sufficienti, ai fini della sussistenza dell’interesse pubblico all’autotutela, gli elementi emersi nel procedimento penale: la pratica era stata definita in assenza di una completa istruttoria e mediante l’uso illecito della credenziale informatica del dirigente competente, ed era pacificamente compresa tra quelle oggetto dell’indagine penale. Sebbene il provvedimento di annullamento non evidenziasse concreti profili di responsabilità personale dell’appellante, la sua eventuale buona fede non è stata ritenuta idonea a interrompere il nesso tra la genesi criminosa del provvedimento di concessione e l’interesse pubblico alla legalità e alla correttezza dell’azione amministrativa. L’eventuale lesione dell’affidamento potrà essere fatta valere, ricorrendone i presupposti, con un’azione risarcitoria nei confronti dei soggetti responsabili dei fatti illeciti. Il Collegio ha inoltre escluso che il giudice possa accertare direttamente la sussistenza dei requisiti per la cittadinanza, perché il precedente procedimento non si era lecitamente concluso e le valutazioni in materia restano connotate da discrezionalità amministrativa. È stata ritenuta inapplicabile la limitazione temporale di dodici mesi prevista dall’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, poiché la concessione della cittadinanza non è un provvedimento di autorizzazione né di attribuzione di un vantaggio economico. Resta fermo il requisito del termine ragionevole, ma il particolare rilievo della cittadinanza per gli interessi dell’intero Stato-comunità consente, in una situazione caratterizzata da una genesi criminosa e dall’assenza di istruttoria, l’annullamento anche a distanza di alcuni anni. Pur respingendo l’appello, il Consiglio di Stato ha imposto al Ministero di pronunciarsi sull’originaria istanza di cittadinanza senza necessità di una nuova domanda. In sede di riedizione del potere, l’Amministrazione dovrà verificare i requisiti di legge e potrà valutare eventuali elementi sopravvenuti di responsabilità personale dell’interessato; in mancanza di tali elementi, le vicende penali relative alla funzionaria non potranno, da sole, costituire motivo ostativo alla concessione. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992
Costituisce la base normativa della precedente concessione della cittadinanza italiana, la cui legittimità sostanziale non è stata accertata nel procedimento amministrativo originario.
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
limite temporale di 12 mesi
Il limite di dodici mesi applicabile ai provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici non si applica al provvedimento di concessione della cittadinanza italiana. Resta comunque necessario che l’annullamento d’ufficio sia adottato entro un termine ragionevole, valutato alla luce del peculiare rilievo della cittadinanza e della gravità della genesi criminosa del provvedimento.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibilità di tale decisione.
art. 27 Cost.
Invocato dall’appellante in relazione alla pretesa responsabilità oggettiva, ma non ritenuto ostativo all’annullamento del provvedimento di cittadinanza fondato sulla rilevata assenza di istruttoria e sulla genesi criminosa della pratica.
art. 97 Cost.
Richiamato con riguardo ai principi di imparzialità e buon andamento; la tutela della legalità e della correttezza dell’azione amministrativa è stata ritenuta prevalente rispetto all’affidamento individuale nella specifica fattispecie.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Invocato dall’interessato a sostegno delle garanzie di buona amministrazione, senza che il giudice ne abbia ricavato una conclusione favorevole all’annullamento del provvedimento di autotutela.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di concessione della cittadinanza sia stato formato in assenza di una completa istruttoria e mediante condotte criminose interne all’amministrazione, gli elementi accertati in sede penale possono integrare, di per sé, le ragioni di interesse pubblico idonee a giustificarne l’annullamento d’ufficio.
- L’eventuale buona fede del destinatario e l’assenza di una sua responsabilità penale personale non escludono l’annullamento d’ufficio di una concessione di cittadinanza formatasi attraverso una pratica radicalmente priva di istruttoria, poiché la buona fede non elimina il collegamento tra la genesi illecita dell’atto e l’interesse pubblico alla legalità e alla correttezza dell’azione amministrativa.
- Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici non si applica alla concessione della cittadinanza italiana, che non rientra in tali categorie; l’autotutela deve comunque essere esercitata entro un termine ragionevole.
- Nella valutazione della ragionevolezza del termine per l’annullamento d’ufficio di una concessione di cittadinanza, il particolare rilievo dello status civitatis e la necessità di salvaguardare la legalità e la credibilità dell’azione amministrativa possono prevalere sull’affidamento del destinatario e consentire l’annullamento anche a distanza di alcuni anni.
- Quando il procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza non si sia lecitamente concluso per l’assenza di una reale istruttoria, il giudice non può accertare direttamente la sussistenza dei requisiti sostanziali per il conferimento dello status, dovendo l’Amministrazione rieditare il potere nell’esercizio della propria discrezionalità.
- A seguito dell’annullamento di una concessione di cittadinanza formatasi in una pratica illecita, l’Amministrazione deve riesaminare l’originaria istanza anche senza una nuova domanda; le vicende penali relative ai funzionari infedeli non possono, in assenza di elementi di responsabilità personale dell’interessato, costituire da sole motivo ostativo alla nuova concessione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 519/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 520/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 521/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 522/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →