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Ordinanza

Ordinanza n. 3445/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento adottato dal Commissario ad acta in data 19 marzo 2026, prot. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0087915 del 23 marzo 2026, a firma del Direttore Generale Dott.ssa Antonella Tozza, con il quale è stata rigettata l’istanza della reclamante n. 40685, acquisita con prot. n. 29287 del 28 giugno 2024, diretta al riconoscimento del titolo “Masterul integrarea si includerea in sistemul de invatamant a copiilor cu cerinte special educationale (C.E.S.)”, erogato dall’Università “Titu Maiorescu” di Bucarest – Romania, quale titolo di formazione per l’acquisizione della qualifica professionale di docente specializzato per il sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo grado (ADMM), ai sensi della Direttiva europea 2013/55/UE; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202413834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Romania ai fini dell’abilitazione all’insegnamento specializzato di sostegno nella scuola secondaria di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 19 marzo 2026, comunicato il 23 marzo 2026, con cui è stata respinta l’istanza diretta al riconoscimento del titolo universitario rumeno denominato “Masterul integrarea si includerea in sistemul de invatamant a copiilor cu cerinte special educationale (C.E.S.)”, quale titolo di formazione per l’acquisizione della qualifica professionale di docente specializzato per il sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo grado. Il giudice ha rilevato che l’atto, sebbene formalmente adottato dal Commissario ad acta, non appariva esercizio delle funzioni commissariali, ma espressione del potere spettante al dirigente competente. Ne ha quindi disposto la qualificazione processuale come ricorso per motivi aggiunti avverso l’atto sopravvenuto durante la pendenza di un precedente ricorso contro il silenzio-inadempimento. In sede cautelare, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un rapporto di lavoro in corso suscettibile di essere pregiudicato dal diniego di riconoscimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur qualificando l’atto impugnato come provvedimento sostanziale del dirigente competente e il reclamo come ricorso per motivi aggiunti nel giudizio originariamente instaurato contro il silenzio-inadempimento, il Collegio ha escluso la sussistenza del periculum in mora. In particolare, non è stata provata l’esistenza di un rapporto di lavoro in corso che potesse subire un pregiudizio dal diniego di riconoscimento; pertanto non risultavano dimostrati i requisiti di gravità e irreparabilità del danno necessari per la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda cautelare incidentale

    La tutela cautelare è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il periculum in mora è stato escluso per mancata prova di un rapporto di lavoro in corso pregiudicabile.

  • Direttiva 2013/55/UE

    riconoscimento del titolo ai sensi della Direttiva europea 2013/55/UE

    È indicata quale base normativa europea della domanda di riconoscimento del titolo professionale estero, senza che l’ordinanza esamini nel merito i presupposti sostanziali del riconoscimento.

Massime di principio

  • Un atto formalmente adottato da un commissario ad acta deve essere qualificato in base alla funzione concretamente esercitata: se non costituisce esercizio del potere commissariale, ma espressione del potere ordinario dell’amministrazione competente, è impugnabile quale provvedimento sopravvenuto nel giudizio pendente secondo le forme dei motivi aggiunti.
  • Nel giudizio originariamente promosso contro il silenzio-inadempimento, l’adozione del provvedimento espresso sull’istanza può essere impugnata mediante motivi aggiunti quando l’atto sopravvenga durante la pendenza del processo.
  • La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; il mero diniego di riconoscimento di un titolo professionale non integra tale presupposto se il ricorrente non prova l’esistenza di un rapporto di lavoro in corso concretamente esposto a pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareMotivi aggiunti e ricorso incidentaleRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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