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Sentenza

Sentenza n. 169/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 129/2025, RG 226/2025, resa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro in data 10/06/2025 (DOC. 1) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 11/06/2025 (DOC. 2), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 3);

Giustizia amministrativa202500807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Fermo, resa in funzione di giudice del lavoro, notificata all'Amministrazione e non impugnata, quindi passata in giudicato. La decisione aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Dedotta la mancata esecuzione del giudicato e richiesto il pagamento delle somme liquidate, la ricorrente ha proposto il ricorso dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere, su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale in base alla quale il giudicato presupposto aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio economico per gli anni scolastici accertati.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso.
  • Quando un giudicato non sia stato eseguito e l'Amministrazione non contesti l'obbligo di adempimento né adduca ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • L'inadempimento dell'Amministrazione già sussistente al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'Amministrazione stessa alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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