Sentenza n. 6284/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00393/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Puglia, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione di opere abusive e il diniego di condono
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione relativa all’ampliamento di vani esistenti, alla realizzazione di una piscina e al mutamento di destinazione d’uso da garage a tavernetta, nonché il diniego di condono. In appello ha dedotto: la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il lungo tempo trascorso dall’istanza di condono, rimasta senza definizione per 28 anni, avrebbe imposto la comunicazione di avvio del procedimento repressivo; la violazione degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 3 l. 241/1990, per l’insufficienza della motivazione dell’ordinanza, priva dell’allegazione del verbale di sopralluogo e, secondo l’appellante, della puntuale indicazione delle opere, delle misurazioni, dei rilievi fotografici e della valutazione dei chiarimenti forniti; l’omessa considerazione della perizia tecnica relativa al rischio statico derivante dalla demolizione; infine, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per non avere l’amministrazione considerato che le opere abusive erano staticamente integrate nell’edificio e che la loro demolizione parziale sarebbe stata eccessivamente complessa. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR, compensando le spese. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati respinti perché l’ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto dovuto e vincolato: l’omessa comunicazione di avvio non rileva quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. L’ordine non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto, essendo tale interesse già individuato dal legislatore nel ripristino della legalità urbanistico-edilizia; è sufficiente la puntuale descrizione delle opere abusive e delle violazioni accertate. Il decorso del tempo non fa venir meno il potere repressivo né impone, di per sé, una motivazione rafforzata. Nel caso concreto, il procedimento di condono aveva rispettato le garanzie partecipative mediante il preavviso di rigetto; il diniego di condono, fondato sulla discordanza tra le opere dichiarate e quelle realizzate e accertate, non era stato specificamente contestato; il sopralluogo, la documentazione acquisita e i chiarimenti avevano consentito un’adeguata istruttoria. La relazione tecnica della proprietaria non aveva escluso l’abusività delle opere, ma aveva evidenziato soltanto la loro integrazione nell’immobile e la difficoltà della demolizione. Il terzo motivo è stato respinto perché l’eventuale sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria ha carattere eccezionale e derogatorio e non deve essere valutata dall’amministrazione prima dell’emanazione dell’ordine demolitorio. Spetta al privato dimostrare rigorosamente, nella fase esecutiva, l’impossibilità oggettiva di demolire le opere abusive senza pregiudicare la parte conforme dell’edificio. L’ordinanza riguardava inoltre soltanto le parti abusive specificamente indicate, sicché non sussisteva un problema di sproporzione della misura.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione quando, trattandosi di potere vincolato, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 8 l. 241/1990
Richiamato dall’appellante in relazione alle garanzie partecipative, senza fondare l’accoglimento dell’impugnazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Nel procedimento di condono il preavviso di rigetto ha assicurato le garanzie partecipative; non è stata ravvisata una violazione rilevante nel procedimento repressivo.
art. 3 l. 241/1990
L’ordine di demolizione è sufficientemente motivato mediante la descrizione puntuale delle opere abusive e l’individuazione delle violazioni accertate; non è necessaria una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto né una valutazione anticipata della possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento del potere repressivo degli abusi edilizi, esercitabile anche dopo un significativo lasso di tempo.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione costituisce una misura vincolata e doverosa per il ripristino della legalità edilizia; l’eventuale impossibilità oggettiva di demolire senza pregiudicare la parte conforme può essere valutata nella fase esecutiva ai fini della sanzione sostitutiva.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un provvedimento doveroso e vincolato; pertanto, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’atto quando sia evidente che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
- L’ordine di demolizione non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto, poiché l’interesse al ripristino della legalità urbanistico-edilizia è già stabilito dalla legge; è sufficiente la puntuale descrizione delle opere abusive, sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e localizzativo, nonché l’indicazione delle violazioni accertate.
- Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non determina la perdita del potere repressivo dell’amministrazione e non impone, di per sé, una motivazione rafforzata dell’ordine di demolizione.
- La valutazione dell’impossibilità di demolire le opere abusive senza pregiudicare la parte conforme dell’edificio, ai fini dell’eventuale sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria, appartiene alla fase esecutiva ed è eccezionale e derogatoria; il privato deve fornire in tale fase una rigorosa dimostrazione dell’impossibilità oggettiva della demolizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1010/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1698/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1749/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1750/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1751/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1752/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →