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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12383/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Verdorale impugna la sentenza che lo ha condannato a 1 anno e 6 mesi per bancarotta documentale e per omessa presentazione delle dichiarazioni IVA relative agli anni 2014 e 2015. Il ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, denunciava: (1) errata applicazione di legge penale e mancato accertamento dell'elemento soggettivo (assenza di coscienza e volontà di ostacolare gli organi fallimentari) per la fattispecie di bancarotta documentale; nonché considerazioni sulla prescrizione di alcune condotte; (2) vizio della motivazione in ordine all'impossibilità di ricostruire il patrimonio sociale e alla rilevanza causale della mancanza delle scritture contabili; (3) mancato accertamento del concreto svolgimento di funzioni amministrative, con contestata indicazione iniziale della veste di socio accomandante invece che accomandatario, che avrebbe leso il diritto di difesa; (4) apparenza della motivazione della Corte d'appello per mera adesione acritica alle argomentazioni del Tribunale senza valutare le doglianze d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Ha condiviso la ricostruzione del Tribunale e della Corte d'appello che hanno qualificato la condotta come bancarotta semplice documentale (art. 217, comma 2, r.d. n. 267/1942), punibile anche a titolo di colpa; ha quindi ritenuto ininfluente la mancata prova della volontà di ostacolare gli organi fallimentari. Ha inoltre ritenuto non fondati e/o generici gli altri motivi (vizio di motivazione, contestazione della veste sociale senza dimostrare il concreto pregiudizio e critica circa adesione della Corte d'appello alle argomentazioni del Tribunale). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; a carico del ricorrente l'onere delle spese e il pagamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La Corte ha altresì osservato che, per effetto dell'inammissibilità originaria, non poteva essere valutata l'eventuale estinzione per prescrizione intervenuta successivamente.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b)

    Consente il gravame per cassazione per errata applicazione di norme penali; la Corte ha ritenuto la censura infondata nel merito rispetto alla qualificazione del reato e all'elemento soggettivo.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Consente il ricorso per vizio di motivazione; la Corte ha giudicato le doglianze inammissibili o manifestamente infondate perché la motivazione di merito era adeguata e ha esaminato e respinto le censure.

  • r.d. n. 267 del 1942, art. 216, comma 1, n. 2

    art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267/1942

    Tratta la bancarotta fraudolenta documentale (configurata quando vi sia dolo). La sentenza distingue tale ipotesi dalla bancarotta semplice documentale e spiega che per la fraudolenta è richiesto il dolo generico.

  • r.d. n. 267 del 1942, art. 217, comma 2

    art. 217, comma 2, r.d. n. 267/1942

    Norma sulla bancarotta semplice documentale: la Corte ha confermato che questa fattispecie è punibile anche a titolo di colpa, non richiedendo necessariamente la volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio.

  • art. 42 cod. pen.

    Il principio che la colpa richiede una previsione normativa: la Corte chiarisce che la previsione 'espressa' non equivale a 'esplicita' e che, nella bancarotta semplice documentale, la punibilità per colpa è desumibile implicitamente dalla disciplina complessiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e disposto il pagamento alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La bancarotta semplice documentale (art. 217 r.d. 267/1942) può essere punita anche per colpa: non è sempre necessario dimostrare la volontà di ostacolare gli organi fallimentari.
  • La qualificazione del fatto tra bancarotta semplice e fraudolenta dipende dall'elemento soggettivo: il dolo generico è richiesto per la fraudolenta documentale, mentre per la semplice è sufficiente la colpa o la negligenza.
  • Le censure in cassazione per vizio di motivazione richiedono precisazione puntuale e non generica: denunce vaghe o non circostanziate vengono dichiarate inammissibili.
  • Errori formali nell'indicazione della veste sociale (es. accomandante vs accomandatario) non configurano per sé pregiudizio alle garanzie difensive se il difensore ha potuto esercitare compiutamente le proprie ragioni in merito alle contestazioni sostanziali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce l'esame di cause estintive sopravvenute (es. prescrizione) relative al periodo successivo alla sentenza impugnata.
  • Se si contesta la mancanza o l'incompletezza della documentazione contabile occorre dimostrare in modo specifico e motivato come le lacune abbiano inciso concretamente sulla possibilità di recupero di attivi o crediti; altrimenti le affermazioni saranno ritenute insufficienti.

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