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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26675/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda un provvedimento cautelare personale emesso nei confronti di un indagato ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 309/1990, con ruolo di "vedetta". Il GIP aveva applicato gli arresti domiciliari ritenendo operativa la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Il Tribunale del riesame aveva poi annullato la misura limitatamente a tale posizione, ritenendo non attuale il pericolo di reiterazione. Il pubblico ministero ha ricorso deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: sostiene che il GIP avesse indicato elementi concreti di attualità delle esigenze cautelari, fondati sulla gravità e ripetitività delle condotte, sulla capacità organizzativa del sodalizio e sulla sua impermeabilità ai controlli; lamenta che il Tribunale abbia valorizzato in modo illogico la distanza temporale tra fatto e misura, senza considerare note di polizia giudiziaria del 9 aprile 2024 e del 18 giugno 2025 che, secondo il ricorrente, dimostrerebbero la persistente operatività criminale di molti associati; contesta inoltre che la cessazione dell'attività captativa coinciderebbe solo con la contestazione preliminare e non con la cessazione dell'attività criminosa, che sarebbe stata stabile e continuativa. Chiede quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che il motivo tendesse, in sostanza, a una diversa lettura del compendio indiziario e a una rivalutazione del fatto, attività non consentita in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di legge. La motivazione del Tribunale del riesame è stata giudicata non manifestamente illogica: il giudice di merito aveva delimitato temporalmente la partecipazione associativa, aveva valutato il decorso di un lasso temporale significativo tra condotta e misura e aveva escluso, sulla base degli atti, elementi concreti e attuali che dimostrassero la perdurante operatività del sodalizio e l'attuale inserimento dell'indagato nel traffico di stupefacenti. La Corte ha inoltre ribadito che, per l'attualità del pericolo di reiterazione, non basta l'imminenza del rischio, ma occorrono elementi recenti e specifici; e che, nel reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990, non opera la regola di esperienza della stabilità del sodalizio propria dell'art. 416-bis c.p., sicché l'attualità delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto. Il ricorso è stato dunque respinto in rito per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La censura di legittimità può investire la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma non può risolversi in una diversa valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Il reato associativo in materia di stupefacenti richiede, ai fini cautelari, specifici elementi di fatto che dimostrino l'attualità del pericolo, specialmente quando la condotta contestata è risalente nel tempo.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata solo con elementi idonei a escludere ragionevoli dubbi; il tempo trascorso tra i fatti e la misura può rilevare solo se di consistenza tale da elidere la presunzione.

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte richiama in negativo la disciplina del metodo mafioso per chiarire che, nel reato ex art. 74 d.P.R. 309/1990, non si applica la regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio in assenza di elementi contrari.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Per le misure cautelari relative a questo reato, l'attualità delle esigenze non può essere desunta automaticamente dalla natura associativa, ma deve risultare da dati concreti e recenti.

  • art. 56 c.p.p.

    Citazione indiretta non presente nel testo; non inserita.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari personali, il ricorso è ammissibile solo se denuncia violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o del compendio indiziario.
  • L'attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l'imminenza del nuovo reato: essa esige una valutazione prognostica sulla continuità del periculum libertatis, da fondare su elementi recenti, concreti e specifici relativi alla condotta, alla personalità dell'indagato e al contesto ambientale.
  • Quando il tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura è significativo, il giudice della cautela deve svolgere una verifica particolarmente accurata sulla persistenza del pericolo, potendo il dato temporale contribuire al superamento della presunzione cautelare solo se accompagnato da elementi contrari idonei.
  • Nel reato associativo in materia di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990, la sussistenza delle esigenze cautelari rispetto a condotte risalenti deve essere desunta da elementi fattuali attuali; non opera automaticamente la regola di esperienza della stabilità del sodalizio elaborata per l'associazione di tipo mafioso.
  • La presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. è una presunzione relativa che può essere vinta solo da una prova contraria capace di escludere ragionevoli dubbi sulla persistenza delle esigenze cautelari.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioniSpaccio
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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