Sentenza del 04/05/2016 n. 8839 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo impedisse di individuare il contenuto effettivo della decisione. La sentenza regionale è stata dichiarata nulla e cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio anche sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000, sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale, l'Agenzia aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale aveva affermato nella motivazione la fondatezza dell'appello e la necessità di riformare la decisione di primo grado, ma nel dispositivo aveva dichiarato di confermarla. L'Agenzia ha quindi denunciato la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.
Norme richiamate
Art. 132 c.p.c.
Il provvedimento deve contenere, tra l'altro, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e il dispositivo.
La sentenza deve presentare una decisione coerente e comprensibile, consentendo di ricostruire senza ambiguità il comando giudiziale.
Art. 156, comma 2, c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La nullità è configurabile quando il vizio è tale da impedire alla sentenza di raggiungere la propria funzione. Un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, che non consenta di individuare quale decisione sia stata effettivamente adottata, determina la nullità della sentenza.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nullità della sentenza o del procedimento.
Consente di ricorrere per cassazione quando la decisione è affetta da un vizio processuale, come la nullità derivante dall'incoerenza insanabile tra motivazione e dispositivo.
Massime di principio
- Quando motivazione e dispositivo di una sentenza sono tra loro radicalmente contraddittori e non è possibile stabilire quale decisione il giudice abbia realmente adottato, la sentenza è nulla.
- La motivazione non può essere utilizzata per correggere un dispositivo incompatibile, né il dispositivo può essere ignorato in favore della motivazione, se la contraddizione è insanabile.
- In presenza di una sentenza nulla per contrasto tra motivazione e dispositivo, la Corte di cassazione normalmente cassa la decisione e rinvia la causa a un diverso giudice di merito per una nuova pronuncia.
- Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia nel merito e decidere nuovamente anche sulla ripartizione delle spese processuali.
- La pronuncia non risolve definitivamente la questione sostanziale relativa all'esistenza dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP: accerta esclusivamente un vizio formale e processuale della sentenza regionale.
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