Cassazione Penale, Sentenza n. 18908/2024 del 14/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, anche con applicazione del braccialetto elettronico, per reati connessi a tentate lesioni aggravate mediante esplosione di colpi d'arma da fuoco e detenzione/porto d'arma nonché fattispecie aggravate e connesse all'art.416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente ha sostenuto che le esigenze cautelari si erano attenuate o esaurite in ragione del tempo trascorso e della richiesta di applicazione della pena ex art.444 c.p.p., che secondo la difesa avrebbe dimostrato assenza di rischio di inquinamento probatorio; ha invocato l'art.299 c.p.p. per la rinnovazione della valutazione cautelare
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per effetto dell'efficacia preclusiva endoprocessuale delle precedenti pronunce cautelari: le questioni relative alla libertà del ricorrente erano già state esaminate nei precedenti riesami e appelli, e gli elementi addotti non costituivano novità. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della revoca o sostituzione della misura, la sola presentazione dell'istanza ex art.444 c.p.p., che non equivale a un'ammissione di colpevolezza; ha precisato che il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a escludere il rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio se non accompagnato da altri elementi concreti di mutamento dello status libertatis. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00; ordine di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma relativa all'appello ex art.310 come titolo dell'impugnazione contro provvedimenti cautelari; utilizzata come riferimento procedurale per il ricorso
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente quale fondamento per rinnovare la valutazione cautelare; la Corte ha ritenuto che gli elementi addotti ai sensi di tale norma non fossero novità idonee a superare la preclusione
art. 56, 582, 583, comma 1 n. 1, e 585 cod. pen.
Contestate le fattispecie di tentate lesioni aggravate (esplosione di colpi d'arma da fuoco); indicano la gravità dei delitti cui si riferisce la misura cautelare
art. 2, 4 e 7 L. 2 ottobre 1967 n. 895
Norme relative alla detenzione e al porto d'armi, richiamate per le accuse connesse all'uso di armi
art. 61 n. 2 cod. pen.
Aggravante applicata ai reati per l'uso di armi
art. 416-bis e art. 416-bis.1 cod. pen.
Riferimento a circostanze che aggravano la posizione per rapporti con associazione mafiosa o condizioni previste dall'art.416-bis; utilizzate per motivare la perdurante necessità cautelare
art. 616 cod. proc. pen.
Fornisce la base per la condanna alle spese del procedimento e alla somma per la Cassa delle ammende; applicata per sanzionare il ricorso inammissibile
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione che impone la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario quando lo stato di detenzione del ricorrente lo richiede; eseguita a fini di comunicazione e adempimenti successivi
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015 (Volpin) e Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018 (Persano) e Sez. 2, 16/12/2015 n.10808
Principi richiamati sulla efficacia preclusiva endoprocessuale dei provvedimenti cautelari e sul limite del valore del tempo trascorso: le questioni già decise non possono essere riproposte se non emergono elementi nuovi e il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a modificare la valutazione del rischio
Massime di principio
- Le ordinanze cautelari già decise esauriscono la materia endoprocessuale: non è possibile riproporre le stesse questioni senza elementi di novità sostanziali
- La mera istanza di applicazione della pena in forma concordata (art.444 c.p.p.) non equivale ad ammissione di colpa né di per sé elimina esigenze cautelari quali il rischio di inquinamento probatorio o di reiterazione
- Il tempo trascorso dalla applicazione della misura cautelare può essere rilevante solo se accompagnato da altri elementi concreti che dimostrino un effettivo mutamento della situazione (comportamento, garanzie concrete, assenza di ulteriori atti)
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare è necessario produrre elementi realmente nuovi e specifici rispetto a quelli già valutati nei precedenti gradi; argomentazioni ripetitive o generiche sono inammissibili
- La parte che propone ricorso privo di presupposti nuovi può essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi delle norme processuali
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