Sentenza n. 7223/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del decreto emesso dal Ministero dell''Interno in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- di rigetto dell''istanza presentata dal ricorrente ai fini della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell''art. 9 comma 1 lett. F della legge 5 febbraio 1992 n. 91, -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione di legge, difetto di motivazione, violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza e abnormità. In particolare, ha contestato che il diniego non indicasse i fatti ostativi o i sospetti emersi dall'istruttoria e non tenesse conto della sua asserita irreprensibile condotta, del radicamento e dell'inserimento sociale, nonché dell'assenza di precedenti penali o di provvedimenti restrittivi. Il Ministero ha resistito depositando la documentazione istruttoria, inclusi gli elementi riservati posti a fondamento del diniego. A seguito di ordinanza istruttoria, tale documentazione è stata acquisita con le necessarie cautele e resa accessibile al ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come provvedimento ampiamente discrezionale, non costituente un diritto soggettivo del richiedente, e ha ritenuto legittima la valutazione ministeriale diretta a verificare la stabile integrazione dello straniero e l'assenza di rischi per l'ordine e la sicurezza nazionale. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa. Ai sensi dell'art. 6, lettera c), della legge n. 91/1992, i motivi ostativi possono riguardare non solo fatti penalmente rilevanti, ma anche esigenze preventive e situazioni di astratta pericolosità; sono sufficienti sospetti fondati su elementi concreti acquisiti da organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato, senza necessità di condanne o misure restrittive. Il Collegio ha ritenuto legittimo il ricorso a una motivazione attenuata e ob relationem alle informative riservate, quando la disclosure integrale possa compromettere fonti e attività di sicurezza. Nel caso concreto, l'acquisizione giudiziale della documentazione riservata e la sua ostensione al ricorrente hanno assicurato il contraddittorio e il diritto di difesa. Dall'esame degli atti sono emersi elementi concreti, provenienti da fonti qualificate, idonei a non escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica e quindi sufficienti a fondare il diniego. Il radicamento sociale e l'assenza di precedenti penali non sono stati ritenuti decisivi. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
la cittadinanza “può” essere concessa
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non costituisce un diritto soggettivo del richiedente.
art. 6, lettera c), l. 91/1992
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
La cittadinanza può essere negata per esigenze di sicurezza nazionale anche preventive; non sono necessari l'accertamento di un reato o l'adozione di misure restrittive, essendo sufficienti sospetti fondati su elementi concreti acquisiti da organi qualificati.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione del diniego può essere assolto in forma attenuata e mediante richiamo ob relationem a informative riservate, quando la piena divulgazione comprometterebbe esigenze di sicurezza nazionale.
art. 7 l. 241/1990
La censura relativa alla partecipazione procedimentale è stata ritenuta non idonea a determinare l'annullamento del diniego, alla luce della legittimità sostanziale dell'atto e dell'accesso del ricorrente alla documentazione riservata nel giudizio.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione dedotta non ha condotto all'annullamento, poiché il diniego risultava fondato su elementi istruttori concreti e riservati, valutati nel rispetto delle garanzie processuali.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9 della legge n. 91/1992, è un provvedimento discrezionale e non un diritto soggettivo; l'amministrazione deve bilanciare l'interesse del richiedente con l'interesse pubblico all'inserimento nella comunità nazionale e alla tutela dell'ordine e della sicurezza dello Stato.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica possono fondarsi su esigenze preventive e su sospetti sorretti da elementi concreti provenienti da organismi istituzionalmente qualificati, senza necessità di una condanna penale o di una misura restrittiva della libertà personale.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni altamente discrezionali in materia di cittadinanza è limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e sufficienza della motivazione; non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informative riservate, l'obbligo di motivazione può essere assolto in forma attenuata e mediante richiamo ob relationem, se la divulgazione integrale comprometterebbe fonti o attività di sicurezza nazionale.
- L'ostensione in giudizio della documentazione riservata, con le cautele necessarie alla protezione dei contenuti classificati, può assicurare il contraddittorio e l'esercizio effettivo del diritto di difesa del richiedente.
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