Cassazione Penale, Sentenza n. 14326/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva, in qualità di condannato con ergastolo e pene temporanee aggregate ai sensi dell'art. 72 c.p., l'estinzione di tutte le pene temporanee invocando l'art. 184 c.p., sostenendo che la sua detenzione superi i trenta anni e quindi, a suo avviso, dovrebbero estinguersi le pene temporanee correlate all'ergastolo. Inoltre censurava la mancata valutazione, nell'ordinanza impugnata, di precedenti decisioni di merito favorevoli ad altri detenuti e contestava la motivazione che avrebbe limitato l'applicazione analogica dell'art. 184 c.p. ai soli procedimenti di sorveglianza per l'accesso ai benefici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 184 c.p. opera soltanto quando la pena dell'ergastolo sia stata estinta per effetto di amnistia, indulto o grazia; nel caso concreto non risulta che l'ergastolo di Di Giacomo sia stato estinto per tali cause, per cui non può applicarsi la norma invocata. La Corte ha altresì ritenuto irrilevante l'omessa considerazione di precedenti di merito quando manca la condizione normativa necessaria. Confermata la corretta osservazione che l'applicazione per via analogica dell'art. 184 c.p. è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità soltanto nel contesto delle valutazioni sui benefici penitenziari nei procedimenti di sorveglianza a seguito dello scioglimento del cumulo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 184 cod. pen.
La norma estingue le pene detentive temporanee concorrenti quando la pena dell'ergastolo è estinta per amnistia, indulto o grazia e il condannato sia stato detenuto per oltre trenta anni; non si applica semplicemente per la sola durata della detenzione se l'ergastolo non è stato estinto per questi motivi
art. 72 cod. pen.
Norma sul cumulo delle pene: nel caso di cumulo la pena risultante può essere trasformata in ergastolo; nel caso di specie le pene temporanee erano confluite nell'ergastolo
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio della motivazione) richiamati dal ricorrente quale base delle censure
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'art. 184 c.p. richiede, come condizione essenziale per l'estinzione delle pene temporanee, che la pena dell'ergastolo sia stata effettivamente estinta per amnistia, indulto o grazia; la sola anzianità di detenzione (oltre 30 anni) non basta se l'ergastolo non è stato formalmente estinto
- L'applicazione analogica dell'art. 184 c.p. in favore del condannato è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità principalmente nel contesto dei procedimenti di sorveglianza per la valutazione dell'accesso ai benefici penitenziari dopo lo scioglimento del cumulo, non per ottenere direttamente l'estinzione delle pene tramite un'istanza esecutiva ordinaria
- La mancata considerazione di precedenti decisioni di merito non può mutare l'esito se manca la condizione normativa sostanziale richiesta dalla legge; quindi, in casi simili la prova della estinzione dell'ergastolo (amnistia/indulto/grazia) è determinante
- In situazioni analoghe, il ricorrente dovrebbe dimostrare espressamente l'esistenza di atti che abbiano estinto l'ergastolo per le cause previste dalla norma o, in alternativa, valutare la via dei procedimenti di sorveglianza per ottenere benefici penitenziari dopo eventuale scioglimento del cumulo
- Nel formulare ricorso per cassazione è necessario collegare chiaramente le censure all'elemento normativo mancante: censure sulla motivazione o omissioni probatorie non sono sufficienti se la fattispecie di legge non è applicabile
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