Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1615/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario promosso dal sig. -OMISSIS-avverso l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi -OMISSIS-dell’8 novembre 2016, emessa dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di -OMISSIS- e notificata il 15 novembre 2016, nonché gli atti presupposti costituiti dall’ordinanza di sospensione dei lavori -OMISSIS- dell’8 agosto 2016, e dalla comunicazione di avvio del procedimento prot. -OMISSIS- del medesimo giorno.

Giustizia amministrativa202500729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi dell’8 novembre 2016, nonché dell’ordinanza di sospensione dei lavori e della comunicazione di avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato l’ordinanza di demolizione e ripristino relativa a una pluralità di opere edilizie realizzate senza permesso di costruire in area sottoposta a vincolo forestale-idrogeologico e paesaggistico. I motivi riguardavano: l’impossibilità di eseguire la demolizione durante il sequestro penale dell’area; il difetto di motivazione dell’ordinanza; errori istruttori e travisamento dei fatti, in particolare quanto alla pretesa natura storica dell’anfiteatro e alla rilevanza di precedenti titoli edilizi; la sproporzione della sanzione demolitoria rispetto alle opere contestate.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi. Il sequestro penale è intervenuto dopo l’adozione e la notificazione dell’ordinanza e, secondo il principio richiamato, non incide sulla validità o sull’efficacia dell’ordine demolitorio, ma sospende temporaneamente l’obbligo materiale di esecuzione e il decorso del termine per ottemperare. Venuto meno il sequestro, il ricorrente e la società proprietaria hanno riacquistato la disponibilità dei beni e avrebbero potuto eseguire il ripristino. L’ordinanza è stata ritenuta adeguatamente motivata, poiché descriveva dettagliatamente le opere, le dimensioni, i materiali, la localizzazione e l’assenza del permesso di costruire; trattandosi di abuso edilizio, l’ordine di demolizione costituisce atto vincolato e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico attuale o sulla preferenza della demolizione rispetto alla sanzione pecuniaria. L’istruttoria comunale è stata giudicata completa e non travisata, non essendo stata provata la preesistenza storica delle opere né potendo i precedenti titoli edilizi autorizzare interventi diversi. Infine, la demolizione non è stata ritenuta sproporzionata, in ragione della pluralità, consistenza ed estensione delle opere e della loro realizzazione in area sottoposta a vincoli paesaggistico e idrogeologico. Il ricorso è stato pertanto respinto, con conferma dell’ordinanza impugnata e degli atti presupposti e connessi.

Osservazioni

Primo motivo - Sequestro penale e impossibilità di eseguire la demolizione

Il sequestro preventivo è intervenuto dopo l’adozione e la notificazione dell’ordinanza demolitoria e non ne determina l’illegittimità o l’inefficacia. Esso comporta soltanto la sospensione temporanea dell’obbligo materiale di eseguire i lavori e del termine per ottemperare. Dopo il dissequestro, il ricorrente e la società proprietaria avrebbero dovuto attivarsi per il ripristino.

Secondo motivo - Difetto di motivazione

L’ordinanza è adeguatamente motivata mediante la dettagliata descrizione delle opere abusive, delle loro dimensioni, dei materiali, della localizzazione catastale e dell’assenza del permesso di costruire. L’ordine di demolizione di opere realizzate senza titolo è un atto vincolato e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico attuale o sulla preferenza della demolizione rispetto alla sanzione pecuniaria.

Terzo motivo - Errori istruttori e travisamento dei fatti

Non è stata fornita prova tecnica o amministrativa della natura storica o del recupero filologico dell’anfiteatro. Gli accertamenti comunali hanno invece evidenziato opere realizzate ex novo e una radicale trasformazione dei luoghi. I precedenti titoli edilizi riguardavano opere diverse e non autorizzavano gli interventi contestati.

Quarto motivo - Sproporzione della sanzione

La sanzione è stata ritenuta proporzionata perché l’ordinanza individuava puntualmente le singole opere abusive e prescriveva per ciascuna la demolizione o rimozione con ripristino. La gravità dell’abuso derivava dalla pluralità, consistenza ed estensione delle opere e dalla loro collocazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordine di demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire costituisce conseguenza vincolata dell’abuso; non richiede una specifica valutazione dell’interesse pubblico attuale né della preferenza per la demolizione rispetto alla sanzione pecuniaria.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale base del vincolo paesaggistico gravante sull’area in quanto boscata.

  • l.r. Veneto n. 52/1978

    È richiamata quale fonte del vincolo forestale-idrogeologico gravante sull’area.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato, insieme all’art. 10 del regolamento GDPR, quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo penale sopravvenuto rispetto a un’ordinanza di demolizione non incide sulla validità dell’ordine demolitorio né lo rende inefficace; determina soltanto la temporanea sospensione dell’obbligo materiale di esecuzione e del termine per ottemperare, fino alla cessazione dell’indisponibilità del bene.
  • Una volta cessato il sequestro penale, il destinatario dell’ordine di demolizione deve attivarsi per eseguire il ripristino; la precedente sospensione del termine non può giustificare l’inottemperanza successiva al dissequestro.
  • L’ordine di demolizione per opere realizzate senza permesso di costruire è un atto vincolato e, quando l’abuso sia puntualmente accertato, non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico attuale né sulla prevalenza della demolizione rispetto alla sanzione pecuniaria.
  • La motivazione dell’ordinanza demolitoria è adeguata quando individua con sufficiente precisione le opere abusive, le loro caratteristiche, la localizzazione e l’assenza del titolo edilizio, consentendo al destinatario di comprendere l’oggetto e la portata dell’ordine.
  • Titoli edilizi precedenti relativi a opere diverse non possono essere interpretati come autorizzazione implicita alla realizzazione di ulteriori manufatti, trasformazioni territoriali o opere accessorie non comprese nei titoli rilasciati.

Ordinanza di demolizione di opere abusive in area vincolata

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro un’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001. Le opere erano state realizzate senza permesso di costruire su terreni sottoposti a vincolo forestale-idrogeologico e a vincolo paesaggistico, in quanto area boscata.

Premesse e opere contestate

A seguito di segnalazioni e sopralluoghi della Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico, il Comune aveva accertato una pluralità di interventi edilizi e trasformazioni territoriali. Tra le opere figuravano un anfiteatro di notevoli dimensioni, un gazebo, laghetti artificiali, terrazzamenti, sbancamenti e movimentazioni di terra, muri, gradonate, percorsi, una strada, strutture metalliche, un container adibito a bagno e ulteriori manufatti.

Il Comune aveva dapprima adottato un’ordinanza di sospensione dei lavori e, successivamente, l’ordinanza di demolizione e ripristino. Non risultavano presentate domande di sanatoria. Parallelamente, l’area era stata sottoposta a sequestro preventivo penale, poi confermato nei successivi gradi di giudizio. Il dissequestro era stato disposto subordinatamente all’esecuzione della rimessione in pristino.

Sequestro penale e obbligo di ripristino

Il Consiglio di Stato ha respinto la censura secondo cui il sequestro avrebbe reso illegittima l’ordinanza di demolizione. La sequenza temporale ha evidenziato che l’ordinanza comunale era stata adottata l’8 novembre 2016 e notificata il 15 novembre, mentre il sequestro era stato disposto soltanto il 22 novembre 2016.

Il sopravvenuto sequestro non incide sulla validità dell’ordine demolitorio. Esso opera sul piano dell’efficacia esecutiva concreta, sospendendo temporaneamente la possibilità di eseguire materialmente i lavori e il decorso del termine per ottemperare. Una volta cessato il sequestro, il destinatario dell’ordine riacquista la possibilità giuridica di intervenire e deve attivarsi per il ripristino.

Nel caso concreto, dopo il dissequestro né il ricorrente né la società proprietaria avevano eseguito la rimessione in pristino. Il sequestro, pertanto, non poteva essere invocato né per contestare la legittimità originaria dell’ordinanza né per giustificare la perdurante inottemperanza successiva alla cessazione del vincolo penale.

Motivazione dell’ordinanza

È stata respinta anche la doglianza relativa al difetto di motivazione. L’ordinanza descriveva in modo dettagliato le opere, indicandone dimensioni, materiali, localizzazione catastale e modalità costruttive. Essa accertava inoltre l’assenza del permesso di costruire e la rilevante trasformazione urbanistico-edilizia prodotta dagli interventi.

Il Consiglio ha ribadito che l’ordine di demolizione per opere realizzate senza permesso di costruire è un atto vincolato. Di conseguenza, l’amministrazione non deve motivare ulteriormente sull’esistenza di uno specifico interesse pubblico attuale né sulla preferenza della demolizione rispetto alla sanzione pecuniaria, poiché la demolizione costituisce la conseguenza prevista dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001.

Istruttoria e pretesa natura storica delle opere

Il ricorrente sosteneva che l’anfiteatro costituisse il recupero di una preesistenza storica e richiamava documentazione storica e letteraria. Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale tesi non dimostrata, in assenza di prova tecnica o amministrativa idonea a comprovare la preesistenza delle strutture.

Gli accertamenti comunali avevano invece evidenziato la realizzazione ex novo di manufatti articolati e complessi, con gradonate, opere murarie, strutture metalliche, terrazzamenti, laghetti e infrastrutture accessorie. Anche i precedenti titoli edilizi rilasciati tra il 2006 e il 2011 riguardavano opere differenti, quali una strada poderale, una recinzione e un’autorimessa, e non potevano estendersi all’anfiteatro, ai laghetti, ai terrazzamenti o alle altre opere scenografiche.

L’istruttoria comunale è stata quindi ritenuta adeguata, completa e immune da travisamento. La consistenza delle trasformazioni, comprendenti sbancamenti, opere di sostegno, percorsi, gradonate e manufatti, escludeva inoltre che gli interventi potessero essere qualificati come semplici opere di arredo o manutenzione.

Proporzionalità della demolizione

Il Consiglio di Stato ha escluso anche la sproporzione della sanzione. L’ordinanza non riguardava genericamente l’intera proprietà, ma individuava puntualmente ciascuna opera abusiva e prescriveva la relativa demolizione o rimozione con ripristino dello stato dei luoghi.

La gravità dell’abuso risultava dalla pluralità e dalla notevole consistenza delle opere, dalla loro distribuzione su più particelle catastali e dalla collocazione dell’intervento in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Non sono stati quindi ravvisati profili di irragionevolezza o sproporzione.

Conclusioni

La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario e per la conferma dell’ordinanza di demolizione e ripristino dell’8 novembre 2016, nonché degli atti presupposti e connessi. È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.