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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26415/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria crediti)

La controversia

Una società aveva concluso con una società poi fallita un'operazione di sale and lease back avente a oggetto un capannone industriale. In concreto, il bene era in origine detenuto in leasing dalla società poi fallita presso una terza società di leasing; la società poi fallita risolse anticipatamente quel precedente leasing, riscattò il bene e lo vendette alla società finanziaria, che contestualmente lo concesse nuovamente in leasing alla medesima venditrice. Dopo il fallimento della società utilizzatrice, la curatela chiese di rendere inefficaci verso la massa sia la vendita sia il nuovo leasing, assumendo la natura revocatoria ordinaria dell'azione. La Corte d'appello accolse la domanda ritenendo provata la scientia damni e la partecipazione fraudolenta della società finanziaria. Con il ricorso per cassazione si deduceva, con il quarto motivo esaminato prioritariamente, la nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendosi che la Corte territoriale aveva trascurato il collegamento negoziale tra il riscatto del precedente leasing e il successivo sale and lease back, aveva ignorato che l'operazione aveva consentito l'ingresso del bene nel patrimonio della società, apportato liquidità, prodotto vantaggi fiscali e permesso la prosecuzione dell'attività, senza spiegare in che modo ciò fosse pregiudizievole per i creditori. Venivano altresì censurate le aporie sulla anteriorità dei crediti, sulla prova documentale e sulla scindibilità degli effetti dei due negozi collegati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello sotto il minimo costituzionale, perché non affrontava snodi decisivi: natura e anteriorità dei crediti rispetto all'atto revocando, corretta individuazione dell'elemento soggettivo richiesto, effetti del collegamento negoziale tra riscatto del precedente leasing e nuovo sale and lease back, e ragioni per qualificare l'operazione come pregiudizievole per i creditori nonostante la sua funzione finanziaria. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 66 l. fall.

    richiamato come base dell'azione di inefficacia proposta dalla curatela; la Corte non ne approfondisce direttamente la portata, limitandosi a censurare la motivazione della decisione di merito sull'applicazione al caso concreto

  • art. 2901 c.c.

    richiamato insieme all'azione fallimentare per la revocatoria ordinaria; la Cassazione evidenzia la necessità di accertare correttamente i presupposti soggettivi e oggettivi dell'azione, in particolare la relazione tra anteriorità del credito, scientia damni e consilium fraudis

  • art. 276, secondo comma, c.p.c.

    usato per giustificare l'esame prioritario del motivo che denunciava la nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la violazione dell'obbligo di motivazione è ravvisabile solo quando la sentenza non raggiunge il minimo costituzionale di motivazione; nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta insufficiente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel ragionamento sui fatti da provare, con particolare riguardo all'anteriorità dei crediti e all'elemento soggettivo dell'azione revocatoria

Massime di principio

  • In tema di revocatoria di un'operazione di sale and lease back, il giudice deve valutare l'intera operazione negoziale collegata e non può scindere arbitrariamente gli effetti dei singoli atti se questi sono funzionalmente inscindibili.
  • La motivazione è nulla quando non consente di comprendere, rispetto ai fatti decisivi, se il giudice abbia verificato i presupposti corretti dell'azione revocatoria, inclusa l'anteriorità o posteriorità dei crediti e il corrispondente elemento soggettivo richiesto.
  • Un'operazione finanziaria che apporti liquidità, consenta la prosecuzione dell'attività d'impresa e si presenti come finalizzata a potenziare i fattori produttivi non può essere qualificata come pregiudizievole per i creditori senza una specifica e coerente dimostrazione del concreto depauperamento.
  • Quando una decisione di merito accoglie una domanda revocatoria, deve spiegare perché gli elementi valorizzati siano idonei a integrare la consapevolezza del pregiudizio o la dolosa preordinazione, soprattutto se l'atto si inserisce in una più ampia operazione di finanziamento dell'impresa.
  • La censura di nullità per difetto di motivazione è accoglibile se la sentenza di merito omette di confrontarsi con circostanze decisive e con le implicazioni logiche degli stessi fatti accertati.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImprese
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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