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Sentenza

Sentenza n. 309/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della graduatoria provvisoria di cui alla determinazione dirigenziale n. 2354 del 07.07.2022 relativa all’avviso pubblico “React-Eu PON Città Metropolitane 2014-2020 Cod. RC 6.2.1.a AZIONE PILOTA PER UN DISTRETTO CULTURALE E TURISTICO DELLA CITTA' DI REGGIO CALABRIA Sub Int. 1”, diretto all'assegnazione di contributi economici per la realizzazione di manifestazioni culturali nell'ambito dell'evento “50° Anniversario dal Ritrovamento dei Bronzi di Riace”, nonché di ogni altro atto prodromico, concomitante e susseguente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15/2/2023: per l’annullamento della determinazione n. 4936 del 06/12/2022, ad oggetto “approvazione graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento”

Giustizia amministrativa202200515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria provvisoria e, con motivi aggiunti, graduatoria definitiva relative all’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi destinati a manifestazioni culturali commemorative del cinquantenario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato al ventiseiesimo posto con 63 punti e quindi escluso dal finanziamento riservato ai progetti con almeno 70 punti, ha dedotto violazione di legge, difetto di motivazione, omesso esame della proposta e inattendibilità del procedimento applicativo dei criteri di valutazione. In particolare, ha contestato l’attribuzione di soli tre punti per il criterio della storicizzazione dell’evento, sostenendo che dovesse essere valutata anche l’edizione in corso; ha lamentato la mancata attribuzione dei cinque punti previsti per la collaborazione con soggetti culturali giovani, in relazione alla collaborazione con un’associazione costituita nel dicembre 2021; ha contestato, infine, la mancata attribuzione del punteggio relativo agli interventi di educazione e promozione ambientale. Ha sostenuto che l’amministrazione disponesse soltanto di un potere vincolato di verifica dei presupposti. Con i motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria definitiva, riproponendo le critiche relative ai criteri n. 6 e n. 9 e sostenendo che, con l’attribuzione dei dieci punti rivendicati, avrebbe superato la soglia di 70 punti. Il Comune ha eccepito la carenza di interesse, rilevando l’avvenuta esecuzione del bando e la mancata impugnazione degli ulteriori atti attuativi. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio la mancata prova della notifica dei motivi aggiunti ai controinteressati collocati nelle posizioni quattordicesima e quindicesima.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta duplice carenza di interesse. Anzitutto, le manifestazioni erano già state svolte, il bando era concluso e il ricorrente non aveva provato la realizzazione del proprio progetto, sicché non risultava una concreta utilità pratica derivante dall’eventuale annullamento della graduatoria provvisoria. Inoltre, la graduatoria provvisoria era stata sostituita da quella definitiva, sulla quale avrebbe dovuto concentrarsi l’interesse all’impugnazione. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., per mancata prova della notificazione ad almeno un controinteressato entro il termine decadenziale. Il Collegio ha comunque rilevato che le censure non superavano la prova di resistenza: il bando qualificava i punteggi dei criteri e subcriteri come punteggi massimi, sicché non era automatico il riconoscimento dei cinque punti per ciascuno dei criteri contestati; anche considerando tali criteri, non era certo il raggiungimento della soglia di 70 punti. È stata revocata l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, per insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza, equiparata alla manifesta inammissibilità. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d’ufficio; nel caso concreto è stato utilizzato per sollevare le eccezioni relative alla sopravvenuta carenza di interesse e alla mancata prova della notifica ai controinteressati.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare inammissibili i motivi aggiunti, non essendo stata provata la notificazione ad almeno un controinteressato entro il termine decadenziale.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002

    È stato posto a fondamento della revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per insussistenza della non manifesta infondatezza della domanda, ritenuta assimilabile alla manifesta inammissibilità.

  • art. 10 del bando

    I punteggi dei criteri e subcriteri erano massimi e quindi graduabili entro i limiti previsti; non spettava automaticamente il punteggio massimo rivendicato dal partecipante.

Massime di principio

  • L’impugnazione di una graduatoria provvisoria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando essa sia stata sostituita da una graduatoria definitiva e non residui una concreta utilità derivante dall’annullamento dell’atto provvisorio.
  • Quando la procedura contributiva è ormai conclusa e le attività finanziate sono state svolte, il ricorrente deve dimostrare la persistenza di una concreta utilità pratica derivante dalla decisione giudiziale; la mera soddisfazione personale non integra, di regola, un interesse processuale attuale.
  • I motivi aggiunti contro la graduatoria definitiva sono inammissibili se non è provata la notificazione ad almeno un controinteressato entro il termine decadenziale previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a.
  • La prova di resistenza non è superata quando il ricorrente, per ottenere l’ammissione al finanziamento, presupponga l’attribuzione automatica dei punteggi massimi, se la lex specialis qualifica tali punteggi come massimi e consente una graduazione della valutazione: in tal caso deve essere dimostrato che, anche applicando correttamente i criteri contestati, il progetto avrebbe certamente raggiunto la soglia utile.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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