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Sentenza

Sentenza del 24/01/2017 n. 645 - Comm. Trib. Prov. Milano

SUCCESSIONE E DONAZIONE - TRUST - VINCOLO DI DESTINAZIONE - Nuova imposta - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la costituzione del trust non comportasse un trasferimento patrimoniale definitivo né un arricchimento immediato del beneficiario e, pertanto, non potesse essere assoggettata all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale. Contestava inoltre la compatibilità della nuova imposizione con il principio di capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Costituzione.

La decisione

La tesi del contribuente è stata respinta. Il trust è stato ricondotto alla categoria dei vincoli di destinazione e l'atto con cui il disponente vincola i beni al trust è stato ritenuto soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale. L'art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006 è stato interpretato come disposizione innovativa, istitutiva di una nuova imposta applicabile direttamente all'atto di costituzione del vincolo di destinazione, anche prima che si realizzi un trasferimento definitivo o un vantaggio economico diretto per uno specifico beneficiario. Tale imposizione è stata ritenuta compatibile con l'art. 53 Cost., poiché l'atto negoziale manifesta comunque una capacità contributiva.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 47, decreto-legge n. 262/2006

    «Disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni»

    La disposizione è stata considerata innovativa e istitutiva di una nuova imposta sui vincoli di destinazione. Il presupposto impositivo è individuato direttamente nell'atto di costituzione del vincolo, non necessariamente nel successivo trasferimento dei beni o nell'arricchimento del beneficiario.

  • Art. 53 della Costituzione

    «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva»

    L'imposizione sul vincolo di destinazione non è stata ritenuta incostituzionale, perché la costituzione del trust rappresenta una manifestazione di capacità contributiva anche se non produce ancora un vantaggio economico diretto a favore di un soggetto determinato.

Massime di principio

  • Secondo l'orientamento richiamato, la costituzione di un trust può essere trattata, ai fini dell'imposizione indiretta, come costituzione di un vincolo di destinazione autonomamente imponibile.
  • L'applicazione dell'imposta può prescindere dal trasferimento definitivo dei beni al beneficiario e dal suo arricchimento immediato: è sufficiente, in questa impostazione, l'atto negoziale che istituisce il vincolo.
  • La qualificazione fiscale del trust dipende dalla disciplina applicabile e dall'interpretazione giurisprudenziale vigente; occorre quindi distinguere tra imposta sull'atto istitutivo o dispositivo, imposte ipotecaria e catastale ed eventuali imposizioni al momento dell'attribuzione finale ai beneficiari.
  • La mancanza di un beneficio economico attuale per un beneficiario specifico non esclude necessariamente la capacità contributiva, qualora l'atto comporti una stabile destinazione o segregazione patrimoniale giuridicamente rilevante.

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