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Ordinanza

Ordinanza n. 656/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -dell’ordinanza dirigenziale n. 138/2025 emessa dal Dirigente del Genio Civiledi Caserta prot. n. 0704308/2025 del 12.12.2025, emessa a seguito della ordinanza n. 06/2024 del Comune di Succivo, pervenuta alla ex U.O.D. con nota acquisita al prot. N. 0311307/2024 del 24.06.2024, da cui risultano che le opere in epigrafe hanno avuto inizio in violazione del D.P.R. 380/2001 e delle leggi vigenti in materia, e in violazione dell’art. 2 della L.R. 9/1983 in quanto non è stata effettuata preventiva denuncia dei lavori ai sensi del comma 1 art. 93 del D.P.R.380/01 e ss.mm.ii.; - della ordinanza dirigenziale n. 18/2025 (prot. N. 0636844/2025 del 19.11.2025) -di ogni atto precedente, connesso e conseguente eventualmente adottato che sia pregiudizievole agli interessi dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202600986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale del Genio Civile di Caserta che contesta l'avvio di lavori di sopraelevazione in assenza di preventiva denuncia dei lavori, nonché ulteriore ordinanza dirigenziale del 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale n. 138/2025 del Genio Civile di Caserta, adottata a seguito dell'ordinanza comunale n. 06/2024, con la quale è stato rilevato che i lavori di sopraelevazione del fabbricato unifamiliare sito in Succivo erano iniziati in violazione del d.P.R. 380/2001, della normativa vigente e dell'art. 2 l.r. Campania 9/1983, per omessa preventiva denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93, comma 1, d.P.R. 380/2001. È stata inoltre impugnata l'ordinanza dirigenziale n. 18/2025 e ogni atto connesso e consequenziale. Il testo non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto della contestazione amministrativa relativa all'assenza della preventiva denuncia dei lavori e della domanda cautelare fondata sull'esistenza di precedenti provvedimenti favorevoli in materia sismica.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare e con riserva di ulteriori approfondimenti nel merito, un fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione. In particolare, ha rilevato che l'esecuzione dei lavori di sopraelevazione appariva assistita da un'attestazione del decorso del termine procedimentale prevista dall'art. 94, comma 2-bis, d.P.R. 380/2001 e da una successiva autorizzazione sismica. Tali provvedimenti sono stati ritenuti sufficienti, allo stato degli atti, a rendere meritevole di accoglimento l'istanza cautelare, senza definire la controversia nel merito. Sono stati sospesi i provvedimenti impugnati ed è stata fissata la trattazione del merito alla prima udienza pubblica di aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la domanda e la decisione cautelare.

  • art. 93, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Indicato dall'amministrazione quale disposizione violata per l'omessa preventiva denuncia dei lavori.

  • art. 94, comma 2-bis, d.P.R. 380/2001

    Rilevante perché l'esecuzione dei lavori appariva assistita da un provvedimento attestante il decorso del termine procedimentale previsto dalla disposizione.

  • art. 2 l.r. Campania 9/1983

    Richiamato quale ulteriore parametro normativo asseritamente violato dai lavori privi di preventiva denuncia.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la presenza di un'attestazione del decorso del termine procedimentale prevista dalla disciplina sismica e di una successiva autorizzazione sismica può integrare, a un sommario esame, un fumus boni iuris favorevole alla sospensione dei provvedimenti repressivi adottati in relazione ai medesimi lavori.
  • L'accoglimento della domanda cautelare sulla base di una valutazione sommaria non comporta la definizione della controversia nel merito, che resta riservata alla successiva fase pubblica di trattazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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