Cassazione Penale, Sentenza n. 3990/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dalla parte civile per due gruppi di doglianze: 1) motivo processuale principale: violazione del diritto di difesa perché la Corte d'appello ha celebrato l'udienza di discussione in presenza dopo che uno degli imputati aveva chiesto la trattazione orale, senza che tale istanza e la conseguente fissazione fossero comunicate alla parte civile (la quale aveva ricevuto solo le conclusioni scritte del P.G.), con implicita censura di illegittimità dell'art. 23-bis d.l. 137/2020 nella parte in cui avrebbe consentito questa proceduralizzazione; 2) motivo sostanziale: vizio di motivazione e erronea applicazione del diritto in ordine alle assoluzioni pronunciate in favore di Sangiorgi e D'Adamo, sostenendo che gli articoli pubblicati contenevano affermazioni false e diffamatorie (per Sangiorgi: asseriti plurimi precedenti penali, prescrizione per traffico rifiuti TAV, mancato pagamento di illeciti, responsabilità di fallimenti; per D'Adamo: affermazione di "organizzazione a delinquere", richiamo ad articolo superato, attribuzione di ruolo di "boss" e insinuazioni di rapporti illeciti con funzionari pubblici) e che la scriminante del diritto di critica non fosse applicabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: nel giudizio di appello, in presenza della disciplina emergenziale, la trattazione orale richiesta da una parte imponeva la comunicazione a tutte le parti; la mancata comunicazione alla parte civile ha determinato una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sulla questione dell'applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis (introdotto dal d.lgs. 150/2022) la Corte ha stabilito che la nuova disciplina non è applicabile alle impugnazioni di sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della stessa (principio tempus regit actum); la Corte non ha invece deciso nel merito sui vizi sostanziali delle assoluzioni, essendo l'annullamento disposto per i soli effetti civili e il rinvio al giudice civile.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La mancata comunicazione alle parti della fissazione per discussione orale, dopo che una parte ha chiesto la trattazione orale, determina una nullità generale a regime intermedio.
art. 23-bis, d.l. n. 137/2020 (richiamato)
Norma emergenziale sul rito; oggetto di questione di legittimità costituzionale prospettata, ma la Corte ha deciso la nullità per mancata comunicazione indipendentemente dalla declaratoria di illegittimità.
art. 622 cod. proc. pen.
Norma richiamata come possibile base di annullamento in ipotesi di impugnazione ai soli effetti civili (annullamento ai sensi di tale articolo).
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 150/2022)
Nuova disciplina che prevede, per le impugnazioni proposte ai soli effetti civili, il rinvio al giudice civile competente per la prosecuzione; la Corte ne ha escluso l'applicabilità ai procedimenti relativi a sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore del decreto (tempus regit actum).
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Rinvio per la produzione delle conclusioni scritte del Procuratore generale previsto dalla disciplina emergenziale; nel caso sono state depositate conclusioni scritte, ma la mancata comunicazione della udienza ha costituito vizio procedurale rilevante.
principio "tempus regit actum" e Sez. U, n. 27614/2007 (Lista)
Si applica la disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata per stabilire il regime delle impugnazioni; quindi le modifiche processuali successive non si applicano retroattivamente in assenza di disciplina transitoria.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (richiamato in motivazione)
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile anche nei casi di manifesta infondatezza; la Corte richiama i criteri per valutare manifesta infondatezza nella selezione preliminare dei motivi.
Massime di principio
- Se una parte chiede la trattazione orale in appello, il giudice deve comunicare la fissazione a tutte le parti: la mancata comunicazione può determinare nullità rilevante e annullamento degli effetti civili della sentenza.
- Quando una sentenza è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore di una nuova disciplina processuale, in assenza di disposizioni transitorie, si applica il regime vigente al momento della pronuncia (principio tempus regit actum); le novità non operano retroattivamente.
- Il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile 'ai soli effetti civili' può condurre all'annullamento limitato a tali effetti e al rinvio al giudice civile competente per la prosecuzione; la Corte di Cassazione può così non decidere sul merito penale ma disporre il prosieguo in sede civile.
- Nei casi di incertezza su quale regime processuale sia applicabile (vecchio vs nuovo rito), l'avvocatura deve proporre impugnazioni costruite in via alternativa e sollevare preventivamente questioni di inapplicabilità retroattiva delle nuove norme per tutelare l'affidamento del cliente.
- Le censure sostanziali sulla diffamazione (veridicità dei fatti, diritto di critica, rilevanza delle fonti o superamento di articoli) possono restare da decidere in sede civile dopo il rinvio; pertanto, chi agisce come parte civile deve attendersi, in simili ipotesi, che il merito civile venga riesaminato separatamente.
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