Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3990/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dalla parte civile per due gruppi di doglianze: 1) motivo processuale principale: violazione del diritto di difesa perché la Corte d'appello ha celebrato l'udienza di discussione in presenza dopo che uno degli imputati aveva chiesto la trattazione orale, senza che tale istanza e la conseguente fissazione fossero comunicate alla parte civile (la quale aveva ricevuto solo le conclusioni scritte del P.G.), con implicita censura di illegittimità dell'art. 23-bis d.l. 137/2020 nella parte in cui avrebbe consentito questa proceduralizzazione; 2) motivo sostanziale: vizio di motivazione e erronea applicazione del diritto in ordine alle assoluzioni pronunciate in favore di Sangiorgi e D'Adamo, sostenendo che gli articoli pubblicati contenevano affermazioni false e diffamatorie (per Sangiorgi: asseriti plurimi precedenti penali, prescrizione per traffico rifiuti TAV, mancato pagamento di illeciti, responsabilità di fallimenti; per D'Adamo: affermazione di "organizzazione a delinquere", richiamo ad articolo superato, attribuzione di ruolo di "boss" e insinuazioni di rapporti illeciti con funzionari pubblici) e che la scriminante del diritto di critica non fosse applicabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: nel giudizio di appello, in presenza della disciplina emergenziale, la trattazione orale richiesta da una parte imponeva la comunicazione a tutte le parti; la mancata comunicazione alla parte civile ha determinato una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sulla questione dell'applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis (introdotto dal d.lgs. 150/2022) la Corte ha stabilito che la nuova disciplina non è applicabile alle impugnazioni di sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della stessa (principio tempus regit actum); la Corte non ha invece deciso nel merito sui vizi sostanziali delle assoluzioni, essendo l'annullamento disposto per i soli effetti civili e il rinvio al giudice civile.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La mancata comunicazione alle parti della fissazione per discussione orale, dopo che una parte ha chiesto la trattazione orale, determina una nullità generale a regime intermedio.

  • art. 23-bis, d.l. n. 137/2020 (richiamato)

    Norma emergenziale sul rito; oggetto di questione di legittimità costituzionale prospettata, ma la Corte ha deciso la nullità per mancata comunicazione indipendentemente dalla declaratoria di illegittimità.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come possibile base di annullamento in ipotesi di impugnazione ai soli effetti civili (annullamento ai sensi di tale articolo).

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 150/2022)

    Nuova disciplina che prevede, per le impugnazioni proposte ai soli effetti civili, il rinvio al giudice civile competente per la prosecuzione; la Corte ne ha escluso l'applicabilità ai procedimenti relativi a sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore del decreto (tempus regit actum).

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Rinvio per la produzione delle conclusioni scritte del Procuratore generale previsto dalla disciplina emergenziale; nel caso sono state depositate conclusioni scritte, ma la mancata comunicazione della udienza ha costituito vizio procedurale rilevante.

  • principio "tempus regit actum" e Sez. U, n. 27614/2007 (Lista)

    Si applica la disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata per stabilire il regime delle impugnazioni; quindi le modifiche processuali successive non si applicano retroattivamente in assenza di disciplina transitoria.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (richiamato in motivazione)

    Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile anche nei casi di manifesta infondatezza; la Corte richiama i criteri per valutare manifesta infondatezza nella selezione preliminare dei motivi.

Massime di principio

  • Se una parte chiede la trattazione orale in appello, il giudice deve comunicare la fissazione a tutte le parti: la mancata comunicazione può determinare nullità rilevante e annullamento degli effetti civili della sentenza.
  • Quando una sentenza è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore di una nuova disciplina processuale, in assenza di disposizioni transitorie, si applica il regime vigente al momento della pronuncia (principio tempus regit actum); le novità non operano retroattivamente.
  • Il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile 'ai soli effetti civili' può condurre all'annullamento limitato a tali effetti e al rinvio al giudice civile competente per la prosecuzione; la Corte di Cassazione può così non decidere sul merito penale ma disporre il prosieguo in sede civile.
  • Nei casi di incertezza su quale regime processuale sia applicabile (vecchio vs nuovo rito), l'avvocatura deve proporre impugnazioni costruite in via alternativa e sollevare preventivamente questioni di inapplicabilità retroattiva delle nuove norme per tutelare l'affidamento del cliente.
  • Le censure sostanziali sulla diffamazione (veridicità dei fatti, diritto di critica, rilevanza delle fonti o superamento di articoli) possono restare da decidere in sede civile dopo il rinvio; pertanto, chi agisce come parte civile deve attendersi, in simili ipotesi, che il merito civile venga riesaminato separatamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.