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Sentenza

Sentenza del 10/02/2016 n. 2624 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Lazio che aveva confermato una cartella di pagamento relativa alle annualità 2002 e 2003, comprendente imposte dirette, addizionali regionali, IVA, sanzioni e accessori. Ha lamentato, principalmente, l'omessa pronuncia della C.T.R. su diverse questioni, tra cui la debenza di IRPEF e IVA, l'avvenuto pagamento di alcuni tributi, la legittimità dell'iscrizione a ruolo di sanzioni e interessi e altri vizi della cartella. Ha inoltre contestato l'assoggettamento all'IRAP per carenza di autonoma organizzazione, sollevato questioni di legittimità costituzionale della disciplina IRAP e dedotto la nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto le prime due censure del primo motivo, rilevando che la C.T.R. non aveva esaminato alcune questioni devolute in appello e non aveva riportato adeguatamente lo svolgimento del processo e le conclusioni delle parti. La terza censura del primo motivo è stata dichiarata assorbita. Sono stati invece rigettati il secondo motivo, relativo all'IRAP e alle questioni di costituzionalità, e il terzo motivo, relativo all'omessa indicazione del responsabile del procedimento, poiché la nullità per tale omissione si applicava solo alle cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, mentre la cartella era precedente. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente ai profili accolti e la causa è stata rinviata alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2

    L'IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate.

    L'assoggettamento all'IRAP del lavoratore autonomo richiede la presenza di un'autonoma organizzazione. La verifica deve essere concreta e caso per caso, valutando se beni strumentali e lavoro altrui eccedano l'ausilio minimo normalmente necessario per l'attività professionale.

  • D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla legge n. 31 del 2008

    La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento opera per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal primo giugno 2008.

    L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità delle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    La norma è richiamata nel contesto delle disposizioni sui termini e sulle modalità per la richiesta di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP.

  • Costituzione, artt. 3, 23, 35, 53 e 76

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal contribuente sono state ritenute infondate o inammissibili. In particolare, la Corte ha ritenuto costituzionalmente legittima l'IRAP quale imposta riferita al valore aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate e ha escluso la violazione della riserva di legge per gli aspetti quantitativi demandati a norme regolamentari.

  • Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, lettera b)

    La legge delega prevedeva espressamente l'assoggettamento all'IRAP anche dei lavoratori autonomi; pertanto non è stato ravvisato un eccesso di delega nel D.Lgs. n. 446 del 1997.

Massime di principio

  • In cassazione è configurabile omessa pronuncia quando il giudice d'appello non esamina questioni specificamente riproposte e rilevanti, anche se la decisione tratta soltanto alcuni profili della controversia.
  • La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere lo svolgimento essenziale del processo, le conclusioni delle parti e le ragioni della decisione; omissioni tali da impedire questa ricostruzione possono comportare la cassazione con rinvio.
  • Per i professionisti, l'IRAP non è esclusa automaticamente: occorre verificare in concreto se beni strumentali, dipendenti o collaboratori rappresentino una struttura organizzativa autonoma e non il semplice supporto minimo all'attività personale.
  • La presenza di beni strumentali rilevanti, costi elevati per personale e compensi a terzi può costituire un indice di autonoma organizzazione, ma la valutazione deve essere complessiva e riferita alla specifica attività.
  • L'omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella produce nullità solo per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008; per le cartelle anteriori tale omissione, da sola, non determina la nullità.
  • La Corte di cassazione, quando rileva che il giudice di merito ha omesso l'esame di questioni decisive, normalmente cassa la sentenza e rinvia al giudice competente affinché svolga l'esame mancante.

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