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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19731/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione di un terreno in comproprietà, avviato da alcuni condividenti che chiedevano lo scioglimento della comunione e la ripartizione del bene. Nel corso del processo vi furono più integrazioni del contraddittorio, successioni mortis causa e due giudizi riuniti in appello: uno contro la decisione non definitiva sulle quote e uno contro la sentenza definitiva che aveva posto le spese a carico di alcuni condividenti. La Corte d'appello dichiarò l'estinzione dei giudizi riuniti perché l'atto di riassunzione, notificato agli eredi di un condividente deceduto, era stato ritenuto nullo; la rinnovazione era poi stata notificata al difensore della parte defunta e non personalmente agli eredi, con conseguente inutile decorso del termine perentorio assegnato. In cassazione i ricorrenti dedussero, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 156, commi 1 e 2, 164 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato l'estinzione, poiché il primo atto di riassunzione era stato notificato personalmente agli eredi e il successivo atto di rinnovazione avrebbe emendato il vizio; lamentarono quindi che fosse stata mal valutata la nullità del primo atto e che la rinnovazione fosse stata ingiustamente considerata tardiva o invalida.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui il primo atto di riassunzione era nullo perché privo di requisiti essenziali della riassunzione e che la successiva rinnovazione, notificata al procuratore del de cuius e non agli eredi personalmente, fosse a sua volta nulla. Ha inoltre affermato che, una volta scaduto senza valido adempimento il termine perentorio assegnato per la rinnovazione, non poteva essere concesso un ulteriore termine. Ha poi rilevato l'inammissibilità della doglianza relativa al contenuto del primo atto di riassunzione per difetto di autosufficienza, non essendo stati riportati nel ricorso gli elementi necessari a verificarne la validità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati; è stato infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per contestare una corretta valutazione di inidoneità processuale dell'atto di riassunzione.

  • art. 156 c.p.c., commi 1 e 2

    La nullità dell'atto processuale è rilevante quando manchino requisiti essenziali; il vizio non è automaticamente sanato se l'atto non consente la riattivazione del processo nei termini prescritti.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la sanatoria del vizio dell'atto; la Corte non accoglie tale impostazione nel caso concreto.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla forma degli atti e alla loro notificazione.

  • art. 291 c.p.c.

    L'atto viziato di riassunzione può essere rinnovato; il giudice deve assegnare un termine ulteriore e perentorio per la rinnovazione, la cui inosservanza comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 307 c.p.c., comma 3

    Il mancato rispetto del termine perentorio assegnato per la rinnovazione dell'atto di riassunzione determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 153 c.p.c.

    Vieta la proroga dei termini perentori, salvo i casi di rimessione in termini.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'atto di riassunzione deve contenere gli elementi essenziali idonei a collegare in modo chiaro la nuova fase processuale alla precedente, a rappresentare la causa di interruzione o cessazione della pendenza e a manifestare la volontà di proseguire il giudizio; in mancanza, è nullo.
  • La riassunzione può produrre effetti anche se viziata, ma il giudice deve ordinare la rinnovazione entro un termine perentorio; se la rinnovazione non avviene validamente entro quel termine, il processo si estingue.
  • Quando la rinnovazione dell'atto viziato è notificata a soggetto diverso da quello corretto, la notificazione è nulla e non può dirsi adempiuto l'ordine di rinnovazione.
  • Scaduto il termine perentorio assegnato per la rinnovazione senza un valido adempimento, non è consentita la concessione di un ulteriore termine, salvo ipotesi di rimessione in termini.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura che investe il contenuto di un atto processuale deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando gli elementi necessari a consentire il controllo diretto della Corte; in difetto, la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveComposizione della comunione
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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