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Sentenza

Sentenza del 31/08/2022 n. 25611 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato Docfa per una nuova rendita catastale escludendo dalla stima la struttura aerogeneratrice (navicella/rotore/torre) sostenendo che, ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, i macchinari e impianti funzionali al processo produttivo non sono rilevabili ai fini catastali. L'Agenzia rettificò la rendita includendo il valore del suolo, delle fondazioni, della cabina e della torre. In primo grado la Commissione provinciale escludeva la torre; la CTR di appello, invece, confermava l'inclusione della torre come 'costruzione' ritenendola stabile e con consistenza volumetrica. La contribuente ricorse per cassazione sollevando cinque motivi tra cui violazione della L. n. 208/2015 e vizi di motivazione/omessa pronuncia su voci di costo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione/errata interpretazione della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21) ritenendo che la CTR non abbia effettuato il necessario accertamento sulla natura funzionale della torre (se è macchinario/impianto funzionale al processo produttivo, dunque escluso dalla stima) e ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR della Basilicata in diversa composizione perché: a) accerti se la torre costituisca macchinario/congegno/impianto funzionale all'attività di produzione di energia (e quindi sia esclusa dalla rendita ai sensi della L. n. 208/2015); b) proceda a nuovo accertamento della rendita catastale applicando i principi indicati e il coefficiente di legge. I restanti motivi (vizi di motivazione e omessa pronuncia su specifiche voci di costo) sono stati respinti come infondati o non decisivi.

Norme richiamate

  • Legge di Stabilità 2016 - L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1 gennaio 2016 ... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La norma esclude dalla determinazione della rendita catastale gli impianti/machinerie funzionali al processo produttivo indipendentemente dalla loro infissione al suolo; la valutazione si basa sul rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4

    si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili ... Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.

    Fornisce la definizione tradizionale di 'immobile urbano' e dà rilievo ai caratteri di stabilità e immobilizzazione al suolo per considerare una struttura come costruzione.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    l'unità immobiliare ... presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ... ancorate o fisse al suolo ... purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali

    Indica il criterio dell'autonomia funzionale e reddituale per qualificare come unità immobiliare componenti anche ancorate al suolo.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (interpretazione autentica)

    Ha chiarito che possono essere incluse nella rendita anche costruzioni connesse al suolo, compresi elementi mobili necessari all'attività industriale, contribuendo a consolidare la giurisprudenza precedente.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30.11.2012

    Fornisce criteri tecnico-estimativi per la determinazione della rendita delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare; richiamata come riferimento metodologico nella valutazione.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 10.02.2016

    Ha illustrato la nuova distinzione tra suolo, costruzioni, elementi strutturalmente connessi e componenti impiantistiche da escludere dalla stima; indicava tra gli esclusi aerogeneratori (rotori e navicelle) e altri impianti funzionali.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13.06.2016 e nota prot. n. 60244 del 27.04.2016

    Hanno precisato che le torri possono essere considerate 'costruzioni' per le loro caratteristiche di solidità e accessibilità e quindi includibili nella stima, interpretazione però successivamente contraddetta dall'orientamento giurisprudenziale che privilegia il criterio della strumentalità.

  • Codice di procedura civile - artt. 360, 112, 132, 156 c.p.c. e D.Lgs. n. 546/1992 art. 36

    Norme processuali richiamate nei motivi di impugnazione relative ai vizi di motivazione, omessa pronuncia e rimedi in sede di cassazione; la Corte ha valutato e respinto i rilievi non decisivi e ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR eccetto sull'accertamento istruttorio sulla natura funzionale della torre.

Massime di principio

  • Per gli immobili speciali (es. centrali eoliche) la qualificazione di una componente come 'costruzione' o 'impianto' si valuta principalmente in base alla sua strumentalità al processo produttivo: se è funzionale al processo produttivo è esclusa dalla rendita (L. n. 208/2015), indipendentemente dal fatto che sia infissa al suolo.
  • Caratteri tecnici che portano a includere una struttura nella stima come 'costruzione': solidità, stabilità, consistenza volumetrica, immobilizzazione al suolo, autonomia funzionale e reddituale rispetto all'unità immobiliare.
  • La giurisprudenza prevalente richiede un accertamento istruttorio concreto: il giudice deve verificare se la torre sia elemento essenziale/unicum dell'impianto (indispensabile alla produzione) oppure componente suscettibile di autonomia funzionale e quindi imputabile alla rendita.
  • Le circolari amministrative (Agenzia delle Entrate, Direzione Catasto) forniscono indirizzi interpretativi ma non vincolano la valutazione giudiziale quando la prova tecnico-funzionale dimostra la strumentalità dell'elemento al processo produttivo.
  • In controversie analoghe il contribuente dovrebbe fornire documentazione tecnica dettagliata (progetti, funzioni operative, possibilità di separazione senza pregiudizio, relazione tecnica sull'autonomia funzionale) per sostenere l'esclusione dal calcolo della rendita.
  • L'operatività temporale è rilevante: per istanze presentate dopo 1 gennaio 2016 occorre applicare i criteri della L. n. 208/2015; occorre indicare nelle istanze Docfa la data rilevante e riferimenti normativi.
  • Se l'amministrazione ha incluso una componente nella rendita, il giudice d'appello deve motivare specificamente l'accertamento tecnico-funzionale; in mancanza la Cassazione può cassare e rinviare per un nuovo accertamento.

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