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Sentenza

Sentenza n. 4745/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1. della Determinazione del Direttore Generale di Sviluppo Campania S.p.A n. 134 del 06/05/2026, notificata alla Ricorrente a mezzo PEC in data 12 maggio 2026, recante la revoca totale delle agevolazioni finanziarie SFIN concesse in favore di GAN nell'ambito dell’“Avviso Strumento Finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania, attuato con le modalità della procedura negoziale con la partecipazione del FRI regionale di Cassa Depositi e Prestiti – SFIN – CUP B27I20000000009 – BURC n. 138 del 06.07.2020”, relative all’Iniziativa ID 150720SFIN0000000330 - CUP J86I20000140007, avente ad oggetto la “realizzazione di nuove unità produttive” nel settore turismo; nonché 2. dell'antecedente e presupposta nota di avvio del procedimento di revoca prot. partenza n. 18770/2025 del 17/11/2025, notificata a GAN via PEC in pari data; 3. del presupposto verbale di controllo in loco prot. n. 17832/2025 del 03.11.2025, prot. interno n. 17832/2025 del 04.11.2025; 4. di ogni atto presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque, lesivo della sfera degli interessi della Ricorrente.

Giustizia amministrativa202604292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca totale delle agevolazioni finanziarie SFIN concesse per la realizzazione di nuove unità produttive nel settore turistico, oltre agli atti presupposti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente gestore dell'agevolazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa beneficiaria ha impugnato la determinazione di Sviluppo Campania S.p.A. recante la revoca totale di un finanziamento agevolato e di contributi a fondo perduto, deducendo il travisamento dei presupposti di fatto, la mancata considerazione della connessione e della pregiudizialità rispetto al procedimento ZES per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, l’imputabilità dei ritardi alla pubblica amministrazione, l’omessa considerazione della pendenza del procedimento autorizzatorio, la violazione degli artt. 1, 3, 14-ter, 14-quater e 21-octies l. 241/1990, dell’art. 15 d.l. 124/2023 e dell’art. 7 d.lgs. 123/1998. Ha inoltre dedotto la violazione delle clausole dell’atto di concessione relative a forza maggiore e proroga, l’illegittimità dell’automatismo espulsivo, l’irragionevolezza della revoca totale in rapporto alla tempistica concessa e all’addendum allo strumento SFIN, nonché un errore materiale sul termine per il saldo. È stata infine chiesta la riunione o assegnazione con il distinto ricorso relativo al diniego dell’Autorizzazione Unica ZES, al fine di evitare giudicati contrastanti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario e consentendo la riproposizione della causa ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il Collegio ha qualificato la controversia come attinente alla fase esecutiva e paritetica del rapporto di sovvenzione, poiché la revoca era motivata dall’inadempimento dell’impresa agli obblighi condizionanti l’erogazione, in particolare dal mancato rispetto del termine di conclusione del programma di investimento e dall’esecuzione parziale e non organica del programma. La qualificazione formale dell’atto come revoca non è stata ritenuta decisiva: rileva la sostanza della contestazione, riferita all’inosservanza delle condizioni di erogazione, che incide su una posizione di diritto soggettivo devoluta al giudice ordinario. Il TAR ha escluso che la connessione sostanziale con il separato giudizio relativo al diniego dell’Autorizzazione Unica ZES potesse derogare al riparto di giurisdizione. Ha inoltre osservato che lo stesso provvedimento impugnato riconduceva il mancato avvio dell’investimento e l’assenza di spese ammissibili non esclusivamente ai ritardi amministrativi, ma anche alle scelte organizzative e temporali dell’impresa, che aveva acquistato l’immobile e presentato la pratica ZES diversi anni dopo la domanda di partecipazione allo strumento SFIN. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    La causa potrà essere riproposta secondo la disciplina dettata dall’art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini e secondo le modalità previste dalla norma.

  • art. 60 c.p.a.

    per l’eventuale definizione nel merito con sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia in camera di consiglio con sentenza semplificata, sentite le parti, quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 70 c.p.a.

    istanza di assegnazione/riunione per connessione e pregiudizialità

    La connessione tra giudizi non può derogare ai criteri ordinari di riparto della giurisdizione.

  • art. 15 d.l. 124/2023, convertito nella l. 162/2023

    Richiamato quale disciplina del procedimento autorizzatorio ZES presupposto rispetto all’investimento finanziato.

  • art. 7 d.lgs. 123/1998

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in materia di agevolazioni pubbliche; la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • artt. 1, 3, 14-ter, 14-quater e 21-octies l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure procedimentali e di legittimità della revoca, senza esame di merito da parte del TAR a causa del difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni pubbliche dipende dalla natura sostanziale della controversia e dalla fase del rapporto cui essa si riferisce, non dalla denominazione formale dell’atto come revoca, decadenza o risoluzione.
  • Spetta al giudice ordinario la controversia relativa alla fase di erogazione o ripetizione di un contributo quando l’amministrazione contesti l’inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite per l’erogazione o lo sviamento delle somme rispetto al programma finanziato, poiché il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo.
  • Spetta al giudice amministrativo la controversia concernente la fase anteriore all’attribuzione del beneficio oppure un atto successivo all’erogazione fondato su vizi del momento genetico dell’attribuzione o sul contrasto originario con il pubblico interesse, e non su un’inadempienza del beneficiario.
  • La connessione sostanziale tra una controversia amministrativa relativa a un procedimento autorizzatorio e una controversia devoluta al giudice ordinario in materia di esecuzione di una sovvenzione non determina, di per sé, una deroga ai criteri ordinari di riparto della giurisdizione.
  • Quando la revoca dell’agevolazione è motivata dal mancato rispetto dei termini di attuazione e dall’esecuzione parziale o non funzionale del programma finanziato, la controversia attiene normalmente alla fase esecutiva e paritetica del rapporto di sovvenzione, anche se l’atto è adottato in forma autoritativa.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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