Regolamento (UE) 2021/1450
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1450 della Commissione del 3 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive acrinathrin e procloraz (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul sistema UE di approvazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari. In particolare, elimina l'effetto della precedente proroga del 2019 per acrinathrin e procloraz, fissando per entrambe la scadenza dell'approvazione al 31 dicembre 2021. La modifica deriva dal ritiro delle domande di rinnovo da parte dei richiedenti ed è adottata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per anticipare la scadenza dell'approvazione delle sostanze attive acrinathrin e procloraz al 31 dicembre 2021.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sostanze attive acrinathrin e procloraz, nell'ambito della disciplina UE sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sull'elenco delle sostanze attive approvate contenuto nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Ha efficacia generale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica dei periodi di approvazione di acrinathrin e procloraz
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1450 della Commissione interviene nell'ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari per adeguare i periodi di approvazione di due sostanze attive: acrinathrin e procloraz. La misura è adottata in applicazione dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate.
Contesto normativo e motivazione
Il regolamento chiarisce che le approvazioni di acrinathrin e procloraz erano state prorogate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/291 fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, poiché i richiedenti hanno confermato di non sostenere più le domande di rinnovo presentate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, le proroghe non risultano più giustificate. Di conseguenza, la Commissione dispone che le approvazioni tornino a scadere alla data originaria, cioè al 31 dicembre 2021.
Ambito di applicazione
L'intervento riguarda esclusivamente le due sostanze attive indicate e opera tramite modifica dell'allegato, parte A, del regolamento (UE) n. 540/2011. Non introduce nuovi requisiti procedurali generali, ma incide sul calendario di validità dell'approvazione delle sostanze nel quadro dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari nell'Unione.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento, che sostituisce la data di scadenza dell'approvazione per:
- Acrinathrin, riga 19, sesta colonna: 31 dicembre 2021;
- Procloraz, riga 20, sesta colonna: 31 dicembre 2021.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetti uniformi nell'intero mercato dell'Unione.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1450.
Scadenza dell'approvazione di acrinathrin
Nell'allegato, parte A, del regolamento (UE) n. 540/2011, alla riga 19 relativa ad "Acrinathrin", la data nella sesta colonna, "Scadenza dell'approvazione", è sostituita con "31 dicembre 2021".
Scadenza dell'approvazione di procloraz
Nell'allegato, parte A, del regolamento (UE) n. 540/2011, alla riga 20 relativa a "Procloraz", la data nella sesta colonna, "Scadenza dell'approvazione", è sostituita con "31 dicembre 2021".
Ragione della modifica
I considerando chiariscono che le approvazioni erano state prorogate dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/291, ma i richiedenti hanno successivamente confermato di non sostenere più le domande di rinnovo presentate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Per questo le proroghe non sono più giustificate e le approvazioni devono scadere alla data originaria.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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