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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1447

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1447 della Commissione del 3 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32021R1447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 per recepire il cambio di nome di una società esportatrice cinese già soggetta a dazio antidumping definitivo. La Commissione ha verificato che il mutamento di denominazione non comporta nuovi rapporti con altri gruppi societari né incide sulle conclusioni dell’indagine originaria. Di conseguenza, il codice TARIC A889 viene mantenuto e associato al nuovo nome con efficacia dal 31 marzo 2021.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 per aggiornare la denominazione di un esportatore cinese soggetto a dazio antidumping definitivo su alcuni agrumi preparati o conservati e per attribuire il relativo codice TARIC.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, limitatamente alla società precedentemente indicata come Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd e ora denominata Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei. Rileva per gli operatori doganali e importatori che presentano merci fabbricate da tale società, ai fini del dazio antidumping e di eventuali rimborsi o sgravi; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del dazio antidumping per cambio di nome di un esportatore cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1447 della Commissione interviene sul regime antidumping già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 per alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese. La misura ha natura essenzialmente tecnica: serve ad aggiornare la denominazione di un operatore economico senza alterare l’assetto sostanziale del dazio.

Contesto e presupposti della modifica

La società indicata nel regime originario come Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, associata al codice addizionale TARIC A889 e soggetta al dazio antidumping di 499,6 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto, ha comunicato di aver cambiato nome dal 22 gennaio 2008 in "Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei". Il 31 marzo 2021 la società ha chiesto alla Commissione di confermare che tale modifica non incidesse sul diritto a beneficiare dell’aliquota applicabile ai produttori esportatori che hanno collaborato e non erano inclusi nel campione, chiedendo anche efficacia dalla data della richiesta.

La Commissione ha verificato le informazioni fornite e ha concluso che il cambio di nome era stato regolarmente registrato presso le autorità competenti e non aveva comportato nuovi rapporti con altri gruppi societari non oggetto dell’indagine. Per questo motivo ha ritenuto che la modifica non pregiudicasse le risultanze del regolamento (UE) 2020/1534, né l’aliquota di dazio applicabile.

Modifica dell’allegato del regolamento originario

L’articolo 1 dispone la sostituzione, nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534, della denominazione "Toyoshima Share Yidu Foods Co." con "Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei". Si tratta quindi di una mera correzione anagrafica dell’operatore interessato, senza revisione del livello del dazio.

Effetti sul codice TARIC e sui pagamenti doganali

Dal 31 marzo 2021 il codice addizionale TARIC A889, precedentemente attribuito a Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, si applica a Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei. Il regolamento prevede inoltre che, secondo la normativa doganale applicabile, sia effettuato il rimborso o lo sgravio di ogni dazio definitivo pagato in eccesso sulle importazioni di prodotti fabbricati dalla società rispetto al dazio antidumping già stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1534 per la precedente denominazione.

Entrata in vigore e forza vincolante

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento della denominazione dell’esportatore

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 la denominazione "Toyoshima Share Yidu Foods Co." è sostituita da "Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei".

Attribuzione del codice TARIC e effetti temporali

Dal 31 marzo 2021 il codice addizionale TARIC A889, già attribuito a Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, si applica a Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei.

Rimborso o sgravio del dazio pagato in eccesso

È previsto il rimborso o lo sgravio, secondo la normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei in eccedenza rispetto al dazio antidumping stabilito per la precedente denominazione all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialeunione doganale

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