Regolamento (UE) 2021/1449
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione del 3 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga i periodi di approvazione di numerose sostanze attive usate nei prodotti fitosanitari, modificando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La misura si rende necessaria perché le procedure di rinnovo, avviate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sono state ritardate per ragioni indipendenti dai richiedenti e, per alcune sostanze, occorre anche attendere la valutazione delle proprietà di interferente endocrino. Le nuove scadenze sono fissate, a seconda della sostanza, al 30 novembre 2022, al 31 ottobre 2022 o al 31 dicembre 2022.
Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, vale a dire: 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; opera dalla data di entrata in vigore del regolamento e incide sui termini di approvazione già fissati per tali sostanze.
Proroga delle approvazioni di sostanze attive fitosanitarie
Il regolamento interviene sul regime di approvazione delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La finalità è evitare un vuoto regolatorio nelle more del rinnovo delle approvazioni, tenuto conto dei ritardi della procedura di valutazione non dipendenti dai richiedenti e della necessità, per alcune sostanze, di completare l’esame del profilo di interferenza endocrina.
Contesto normativo e ragioni della misura
Il provvedimento si fonda sull’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. I considerando richiamano che l’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 contiene l’elenco delle sostanze attive approvate a norma del regolamento quadro. Le domande di rinnovo delle sostanze interessate risultano presentate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che stabilisce la procedura di rinnovo dell’approvazione; tuttavia, la valutazione è in ritardo e, senza proroga, alcune approvazioni potrebbero scadere prima della decisione finale.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda esclusivamente le sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento, tutte impiegate nel settore dei prodotti fitosanitari. L’effetto della modifica è l’estensione del periodo di approvazione già previsto per ciascuna sostanza, con conseguente mantenimento dello status di sostanza approvata nell’Unione fino alle nuove date indicate. Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Sostanze interessate e nuove scadenze
L’allegato sostituisce le date di scadenza dell’approvazione per un ampio elenco di sostanze. In sintesi:
- 31 ottobre 2022: 8-idrossichinolina, deltametrina, flufenacet, fostiazato, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, MCPA, MCPB, indoxacarb, prosulfocarb, fludioxonil e clomazone;
- 30 novembre 2022: tritosulfuron, clormequat, propaquizafop, quizalofop-P-tefurile e quizalofop-P-etile;
- 31 dicembre 2022: amidosulfuron, nicosulfuron, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, lenacil, picloram, bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, dimetaclor, etofenprox, penconazolo, tri-allato, triflusulfuron, zolfo, tetraconazolo, oli di paraffina, olio di paraffina e 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico).
Valutazione endocrina e relazione con la procedura di rinnovo
Per 2-fenilfenol, 8-idrossichinolina, amidosulfuron, clofentezina, clomazone, daminozide, fenoxaprop-P, fludioxonil, flufenacet, lenacil, triflusulfuron e tritosulfuron, la proroga serve anche a consentire il tempo necessario per la valutazione delle proprietà di interferente endocrino nell’ambito della procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato del regolamento, aggiornando le date di scadenza dell’approvazione per le sostanze interessate.
Proroga dei periodi di approvazione
L’allegato proroga le scadenze di approvazione di tutte le sostanze elencate. Le nuove date sono, in particolare: 31 ottobre 2022 per 8-idrossichinolina, deltametrina, flufenacet, fostiazato, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, MCPA, MCPB, indoxacarb, prosulfocarb, fludioxonil e clomazone; 30 novembre 2022 per tritosulfuron, clormequat, propaquizafop, quizalofop-P-tefurile e quizalofop-P-etile; 31 dicembre 2022 per amidosulfuron, nicosulfuron, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, lenacil, picloram, bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, dimetaclor, etofenprox, penconazolo, tri-allato, triflusulfuron, zolfo, tetraconazolo, oli di paraffina, olio di paraffina e 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico).
Motivazione della proroga
I considerando precisano che le domande di rinnovo sono state presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ma la valutazione è stata ritardata per motivi non imputabili ai richiedenti. La proroga evita che l’approvazione scada prima della decisione sul rinnovo e, per alcune sostanze, consente di completare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino secondo gli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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