Regolamento (UE) 2021/1452
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1452 della Commissione del 3 settembre 2021 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio come sostanza a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione dell’idrogenocarbonato di potassio come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ritiene soddisfatti i criteri di approvazione e dispone l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione è rinnovata dal 1o novembre 2021 fino al 31 ottobre 2036.
Rinnova l’approvazione dell’idrogenocarbonato di potassio come sostanza attiva a basso rischio nei prodotti fitosanitari e aggiorna l’elenco delle sostanze approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio utilizzata nei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri, i richiedenti dell’approvazione/rinnovo e gli operatori del settore fitosanitario che immettono sul mercato o autorizzano prodotti contenenti tale sostanza. L’applicazione decorre dal 1o novembre 2021; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste esclusioni specifiche nel testo, ma la valutazione si basa su impieghi rappresentativi e le conclusioni della relazione di rinnovo devono essere considerate nell’attuazione dei principi uniformi.
Rinnovo dell’approvazione dell’idrogenocarbonato di potassio come sostanza attiva a basso rischio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1452 della Commissione interviene nell’ambito della disciplina unionale sui prodotti fitosanitari, rinnovando l’approvazione dell’idrogenocarbonato di potassio come sostanza attiva a basso rischio. La misura si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e tiene conto dell’esito della procedura di rinnovo, delle conclusioni dell’EFSA e del parere del comitato permanente competente.
Contesto normativo e iter di rinnovo
La sostanza era stata originariamente iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2008/127/CE ed era quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con collocazione nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione in corso era stata prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 fino al 31 agosto 2022 per consentire la conclusione della procedura di rinnovo.
La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; i fascicoli supplementari richiesti sono stati depositati e la domanda è stata dichiarata completa dallo Stato membro relatore. Quest’ultimo ha elaborato, con lo Stato membro correlatore, un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, trasmesso il 19 dicembre 2019 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e alla Commissione. L’EFSA ha poi reso pubblico il fascicolo sintetico, avviato la consultazione pubblica e raccolto osservazioni dagli Stati membri e dai richiedenti.
Valutazione scientifica e conclusioni della Commissione
Il 20 aprile 2021 l’EFSA ha comunicato le proprie conclusioni sulla possibilità che l’idrogenocarbonato di potassio soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha ritenuto che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, i criteri di approvazione risultino soddisfatti.
La Commissione precisa che la valutazione di rinnovo si fonda su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma ciò non limita gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti idrogenocarbonato di potassio potranno essere autorizzati. Per questo motivo viene espressamente eliminata la precedente restrizione che limitava l’uso alla funzione di fungicida o insetticida.
Qualificazione come sostanza a basso rischio
Uno dei passaggi centrali del regolamento è la qualificazione dell’idrogenocarbonato di potassio come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione afferma che la sostanza non è potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni di cui all’allegato II, punto 5.1, del medesimo regolamento. Ne consegue il rinnovo dell’approvazione con tale qualificazione, rilevante per il regime autorizzatorio applicabile ai prodotti fitosanitari che la contengono.
Modifiche all’elenco delle sostanze approvate
Il regolamento modifica di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. In particolare:
- nella parte A la voce 244 relativa all’idrogenocarbonato di potassio è soppressa;
- nella parte D è inserita la nuova voce 32 per l’idrogenocarbonato di potassio.
L’allegato I specifica inoltre i dati identificativi della sostanza: numero CAS 298-14-6, numero CIPAC 853 e denominazione IUPAC coincidente con il nome comune. È indicata una purezza minima di 990 g/kg.
Durata dell’approvazione e condizioni di attuazione
La nuova approvazione decorre dal 1o novembre 2021 e scade il 31 ottobre 2036. Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, con particolare riferimento alle appendici I e II.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o novembre 2021, anticipando la scadenza della proroga disposta dal regolamento (UE) 2021/745. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come tipico dei regolamenti dell’Unione.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione come sostanza a basso rischio
L’articolo 1 rinnova l’approvazione della sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio, come specificata nell’allegato I, qualificandola espressamente come sostanza a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 in conformità all’allegato II del presente regolamento: la voce 244 relativa all’idrogenocarbonato di potassio è soppressa dalla parte A e la sostanza è inserita nella parte D come nuova voce 32.
Durata dell’approvazione e condizioni specifiche
Dall’allegato I risulta che l’approvazione decorre dal 1o novembre 2021 e scade il 31 ottobre 2036. La purezza indicata è pari a 990 g/kg. Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono essere considerate le conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare le appendici I e II.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o novembre 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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