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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1448

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1448 della Commissione del 3 settembre 2021 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio carbonato di calcio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del carbonato di calcio quale sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione conclude che i criteri di approvazione risultano soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi e che non vi è ragione di mantenere la restrizione all’uso come repellente. Contestualmente, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 aggiornando l’elenco delle sostanze attive approvate con efficacia dal 1o novembre 2021.

Rinnovo dell’approvazione del carbonato di calcio come sostanza attiva a basso rischio nei prodotti fitosanitari e aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva carbonato di calcio, utilizzata nei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri, i richiedenti e gli operatori del settore fitosanitario nell’UE, nonché l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione rinnovata opera dal 1o novembre 2021 fino al 31 ottobre 2036.

Rinnovo dell’approvazione del carbonato di calcio come sostanza attiva a basso rischio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1448 rinnova l’approvazione del carbonato di calcio nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La misura si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e tiene conto della procedura di riesame avviata ai fini del rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive già iscritte nell’elenco unionale.

Contesto procedurale e valutazione scientifica

Il testo ricostruisce la sequenza procedurale: iscrizione originaria del carbonato di calcio nella direttiva 91/414/CEE, sua considerazione come sostanza approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e successiva scadenza dell’approvazione al 31 agosto 2022, prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 per consentire il completamento del rinnovo. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e ritenuta completa dallo Stato membro relatore; l’EFSA ha poi formulato le proprie conclusioni il 9 febbraio 2021 sulla conformità del carbonato di calcio ai criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Esito del rinnovo e qualificazione come sostanza a basso rischio

La Commissione accerta che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente carbonato di calcio, i criteri di approvazione risultano soddisfatti. Sulla base della valutazione del rischio, ritiene inoltre che la sostanza sia una sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto non è considerata potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni di cui all’allegato II, punto 5.1, del medesimo regolamento. Per questa ragione non viene mantenuta la restrizione all’uso come repellente.

Modifiche all’elenco delle sostanze attive approvate

L’allegato II modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: la voce relativa al carbonato di calcio nella parte A è soppressa e una nuova voce è inserita nella parte D. La nuova iscrizione riporta i dati identificativi della sostanza e conferma la durata del rinnovo fino al 31 ottobre 2036, con purezza pari a 950 g/kg. È inoltre previsto che, nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tenga conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o novembre 2021. La scelta di una decorrenza anteriore rispetto alla scadenza del periodo prorogato risponde all’esigenza, espressamente richiamata nei considerando, di evitare un vuoto regolatorio una volta adottata la decisione di rinnovo.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione come sostanza a basso rischio

L’articolo 1 rinnova l’approvazione del carbonato di calcio, come specificato nell’allegato I, qualificandolo espressamente come sostanza a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate

L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato II del regolamento, con soppressione della voce esistente nella parte A e inserimento di una nuova voce nella parte D.

Durata dell’approvazione e dati tecnici della sostanza

L’allegato I indica come data di approvazione il 1o novembre 2021 e come scadenza del rinnovo il 31 ottobre 2036. La purezza minima indicata è pari a 950 g/kg; sono riportati inoltre il numero CAS 471-34-1 e il numero CIPAC 843.

Condizione per l’attuazione dei principi uniformi

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al carbonato di calcio, in particolare delle appendici I e II.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o novembre 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariapprovazione delle sostanze attivesicurezza alimentareagricoltura

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