Regolamento (UE) 2021/1446
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1446 della Commissione del 3 settembre 2021 che rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 563/2014 per quanto riguarda il numero CAS della sostanza di base chitosano cloridrato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge un errore materiale relativo al numero CAS del chitosano cloridrato riportato nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 563/2014 e (UE) n. 540/2011. La Commissione sostituisce il numero CAS errato con quello corretto, al fine di evitare confusione nell’identificazione della sostanza nei flussi commerciali e nell’applicazione della normativa. L’intervento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1107/2009 e entra in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione.
Rettifica dei numeri CAS relativi alla sostanza di base chitosano cloridrato nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 563/2014 e (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici, alle autorità competenti e, più in generale, alla disciplina UE relativa all’approvazione e all’elenco delle sostanze attive/sostanze di base impiegate nei prodotti fitosanitari. La rettifica riguarda specificamente la sostanza di base chitosano cloridrato e, sul piano territoriale, opera in tutti gli Stati membri dell’Unione europea; il regolamento è inoltre rilevante ai fini SEE. Non introduce una nuova approvazione sostanziale, ma corregge dati identificativi negli allegati dei due regolamenti di esecuzione citati.
Rettifica del numero CAS del chitosano cloridrato nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 563/2014 e (UE) n. 540/2011
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1446 interviene per correggere un errore materiale nei dati identificativi della sostanza di base chitosano cloridrato, già approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La Commissione precisa che il numero CAS indicato nei precedenti atti era errato e che tale correzione è necessaria per evitare ambiguità nell’identificazione della sostanza nei contesti di gestione e di scambio di sostanze chimiche.
Contesto e finalità della rettifica
Secondo i considerando, il regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 aveva approvato la sostanza di base chitosano cloridrato e l’aveva inserita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Dopo l’entrata in vigore di tale atto è stato rilevato che il numero CAS riportato per il chitosano cloridrato era in realtà attribuito al chitosano, mentre il chitosano cloridrato è identificato dal CAS 70694-72-3. La rettifica mira quindi a garantire chiarezza e certezza del diritto per operatori economici e autorità competenti.
Ambito di intervento normativo
Il regolamento non modifica l’approvazione sostanziale della sostanza di base, ma soltanto i dati identificativi contenuti negli allegati dei due regolamenti di esecuzione richiamati. In particolare:
- l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 è sostituito;
- la voce corrispondente nell’allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituita.
La rettifica opera in modo uniforme in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.
Dati identificativi corretti della sostanza
La nuova formulazione conferma i dati essenziali della sostanza di base chitosano cloridrato, con il seguente elemento correttivo principale:
- numero CAS corretto: 70694-72-3.
Restano invariati gli altri riferimenti riportati negli allegati, tra cui:
- denominazione IUPAC / riferimento: Farmacopea europea;
- purezza: non applicabile;
- tenore massimo di metalli pesanti: 40 ppm;
- data di approvazione: 1o luglio 2014.
Condizioni di conformità e di impiego
Il regolamento ribadisce che il chitosano cloridrato deve essere conforme:
- al regolamento (CE) n. 1069/2009;
- al regolamento (UE) n. 142/2011.
Inoltre, il suo impiego è consentito solo secondo le condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di riesame sul chitosano cloridrato (SANCO/12388/2013), in particolare negli allegati I e II della versione approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione evidenzia l’urgenza dell’entrata in vigore proprio per assicurare immediata certezza giuridica agli operatori e alle autorità incaricate dell’applicazione.
Disposizioni principali
Rettifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 563/2014
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 è sostituito per correggere i dati identificativi del chitosano cloridrato. Il numero CAS viene rettificato da 9012-76-4 a 70694-72-3; restano ferme le altre indicazioni, tra cui l’assenza di una purezza applicabile, il riferimento alla Farmacopea europea, il tenore massimo di metalli pesanti pari a 40 ppm e la data di approvazione del 1o luglio 2014.
Rettifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011
La voce n. 2 dell’allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 relativa al chitosano cloridrato è sostituita con la formulazione corretta, inclusa l’indicazione del numero CAS 70694-72-3. Anche qui restano confermate le condizioni sostanziali di utilizzo già previste e il richiamo alle specifiche di conformità ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011.
Condizioni specifiche di utilizzo e riferimenti tecnici
Il chitosano cloridrato può essere utilizzato solo conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di riesame SANCO/12388/2013, in particolare nei relativi allegati I e II, nella versione approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014. Sono richiamati inoltre i requisiti di conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011.
Motivazione della rettifica e urgenza di applicazione
La Commissione chiarisce che il numero CAS errato poteva generare confusione sull’identità della sostanza nella gestione e negli scambi di sostanze chimiche. Per garantire chiarezza e certezza del diritto per operatori economici e autorità, il regolamento è adottato con urgenza ed è conforme al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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