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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1451

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1451 della Commissione del 3 settembre 2021 relativo alla non approvazione del solfuro di dimetile come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la non approvazione del solfuro di dimetile come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione conclude che non è stato dimostrato il soddisfacimento delle condizioni richieste dall'articolo 23, alla luce delle criticità emerse nella documentazione scientifica e tossicologica. Il provvedimento è direttamente applicabile negli Stati membri e non impedisce la presentazione di una nuova domanda in futuro.

Non approvazione del solfuro di dimetile come sostanza di base ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al solfuro di dimetile quale sostanza candidata all'approvazione come "sostanza di base" ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Rileva per la Commissione, l'EFSA, il richiedente e, in via generale, per gli operatori del settore fitosanitario negli Stati membri dell'UE. Non introduce un regime generale per tutte le sostanze di base, ma decide specificamente sulla mancata approvazione di questa sostanza; resta salva la possibilità di presentare una nuova domanda conformemente all'articolo 23, paragrafo 3.

Non approvazione del solfuro di dimetile come sostanza di base

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1451 della Commissione, adottato il 3 settembre 2021, conclude la procedura relativa alla richiesta di approvazione del solfuro di dimetile come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La Commissione, sulla base della valutazione scientifica disponibile e del procedimento di consultazione svolto, ritiene non dimostrato il soddisfacimento delle condizioni previste dall'articolo 23 del regolamento quadro e dispone quindi la non approvazione della sostanza.

Contesto normativo e procedurale

La domanda è stata presentata da Probodelt S. L. il 17 gennaio 2019 e successivamente aggiornata il 24 luglio 2019 e il 25 novembre 2019. La richiesta riguardava il solfuro di dimetile da impiegare come attrattivo non letale per lo scarabeo del tartufo ( Leiodes cinnamomeus ). La Commissione ha tenuto conto di due valutazioni già disponibili, svolte in altri contesti regolatori dell'Unione e richiamate dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché dell'assistenza scientifica fornita dall'EFSA su richiesta della stessa Commissione.

Valutazione scientifica e criticità emerse

L'EFSA ha trasmesso il 17 luglio 2020 una relazione tecnica nella quale ha osservato che le informazioni disponibili sul solfuro di dimetile non erano state adeguatamente considerate dal richiedente. In particolare, la documentazione pubblica disponibile indicava che la sostanza è irritante per pelle, occhi e vie respiratorie e che è un sensibilizzante cutaneo; tali dati, insieme alle informazioni tossicologiche relative a due metaboliti, avrebbero dovuto essere integrati nel fascicolo per offrire un quadro completo della sostanza di base. Inoltre, non è stata fornita una giustificazione scientifica sufficiente per escludere preoccupazioni connesse alla tossicità cronica e alla cancerogenicità, tenuto conto del profilo tossicologico complessivo della sostanza.

Rischio per i consumatori e residui

Pur osservando che, in ragione della modalità d'impiego prevista (prodotto che rilascia vapore in una trappola), i residui nelle colture erano presumibilmente bassi, l'EFSA ha ritenuto necessari ulteriori dati per dimostrare che l'assunzione alimentare non comportasse rischi per i consumatori. La Commissione conclude che, nonostante le osservazioni presentate dal richiedente, i motivi di preoccupazione non sono stati dissipati.

Decisione finale e basi giuridiche

L'articolo 1 del regolamento stabilisce che il solfuro di dimetile non è approvato come sostanza di base. La decisione si fonda sull'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e viene adottata dopo il passaggio in comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Effetti pratici e possibilità di riesame

Il regolamento precisa espressamente che la non approvazione non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione del solfuro di dimetile come sostanza di base, purché conforme all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per gli operatori, ciò significa che la porta rimane aperta a una futura istanza, ma solo sulla base di un fascicolo più completo e idoneo a superare le criticità scientifiche evidenziate.

Entrata in vigore e efficacia nell'Unione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esito della procedura di approvazione

La Commissione respinge la richiesta di approvazione del solfuro di dimetile come sostanza di base, con decisione espressa all'articolo 1. La base giuridica richiamata è l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Motivi della non approvazione

Dalle valutazioni EFSA e dall'assistenza scientifica richiesta dalla Commissione sono emerse insufficienze informative e profili di rischio non chiariti: mancanza di adeguata considerazione dei dati pubblici su irritazione cutanea, oculare e respiratoria, sensibilizzazione cutanea e tossicità dei metaboliti; assenza di una giustificazione scientifica convincente sull'assenza di preoccupazioni per tossicità cronica e cancerogenicità; necessità di ulteriori dati per escludere rischi per i consumatori dall'assunzione alimentare.

Iter procedurale e consultazione

La domanda iniziale è stata presentata il 17 gennaio 2019 e aggiornata il 24 luglio 2019 e il 25 novembre 2019. La Commissione ha richiesto il supporto scientifico dell'EFSA, che ha trasmesso una relazione tecnica il 17 luglio 2020; il 25 marzo 2021 la Commissione ha presentato la relazione di esame e un progetto di regolamento al comitato permanente competente. Il richiedente è stato invitato a presentare osservazioni, che sono state esaminate ma non hanno eliminato i motivi di preoccupazione.

Effetti del regolamento e facoltà di nuova domanda

Il regolamento non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione del solfuro di dimetile come sostanza di base ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentarevalutazione del rischiomercato interno

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