Ordinanza n. 173/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione conclusiva della conferenza di servizi per il rilascio di una concessione demaniale marittima e, con motivi aggiunti, la concessione rilasciata alla controinteressata e il relativo parere del Comitato di gestione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 1° ottobre 2025 relativa al rilascio di una concessione demaniale marittima alla società controinteressata, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato la concessione demaniale marittima rilasciata nell’aprile 2026 per l’area denominata “ex Italcompany” e il relativo parere del Comitato di gestione. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare atto delle questioni prospettate e della necessità di un loro approfondimento in sede di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le questioni prospettate richiedessero un approfondimento incompatibile con la sede cautelare e ha lasciato impregiudicata la valutazione degli eventuali profili processuali. Nel contemperamento degli interessi, ha ritenuto adeguatamente tutelabili le esigenze del ricorrente mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere gli effetti degli atti impugnati. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 30 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
eventuale sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è stata esaminata nel quadro dell’art. 55 c.p.a.; il giudice ha ritenuto preferibile definire sollecitamente il giudizio nel merito senza adottare la sospensione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
con la sollecita definizione del giudizio nel merito
Quando le questioni necessitano di approfondimento incompatibile con la cognizione cautelare, il giudice può fissare con sollecitudine l’udienza di merito quale misura di tutela, senza sospendere gli effetti dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, qualora le questioni dedotte richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può tutelare l’interesse del ricorrente fissando sollecitamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anziché sospendere gli effetti del provvedimento impugnato.
- La fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura di contemperamento degli interessi contrapposti e può essere disposta lasciando impregiudicata la valutazione dei profili processuali e sostanziali nella sede di merito.
- La mancata sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati, accompagnata dalla sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, comporta il rigetto della domanda cautelare nella fase incidentale.
Come è indicizzato
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