Ordinanza n. 2878/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento di “seconda correzione degli errori materiali e rettifica degli atti del Piano di Governo del Territorio del Comune di Parona (PV), ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della l. 12/2005 e s.m.i., con riguardo alla normativa tecnica di attuazione del Piano”, come da deliberazione del Consiglio Comunale di Parona del 13 marzo 2025 n. 5; - delle N.T.A. del Piano di Governo del Territorio del Comune di Parona Lomellina (PV), con riferimento alla sola parte aggiunta dalla predetta deliberazione; - degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare che ha modificato le N.T.A. del piano urbanistico comunale vietando, nelle aree a destinazione produttiva, nuove attività con cicli insalubri di prima e seconda classe e insediamenti a rischio di incidente rilevante
Esito
La controversia
Le ricorrenti, proprietarie di aree a destinazione produttiva nel Comune di Parona, intendono realizzare, nell'ambito dell'ampliamento di un'attività esistente, un impianto per la produzione di distanziali per pallet e pallet pressati mediante resine poliuretaniche termoindurenti a base di MDI. Hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 13 marzo 2025, qualificata come seconda correzione di errori materiali e rettifica degli atti del Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 13, comma 14-bis, della legge regionale lombarda n. 12/2005, nella parte in cui ha modificato l'art. 2.3.4 delle N.T.A., relativo alla classificazione delle destinazioni d'uso, introducendo per la destinazione produttiva il divieto di nuove attività con lavorazioni a ciclo insalubre di prima o seconda classe ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 e di insediamenti a rischio di incidente rilevante. Nel corso del giudizio le ricorrenti hanno rappresentato di avere presentato il 29 settembre 2025 un'istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi degli artt. 23 e 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della legge regionale Lombardia n. 5/2010, procedimento pendente dinanzi alla Provincia di Pavia. L'ordinanza non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro la deliberazione e le N.T.A.
La decisione
Il TAR ha disposto un'istruttoria ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ritenendo che gli sviluppi del procedimento autorizzatorio pendente presso la Provincia di Pavia possano incidere sulla decisione del ricorso, anche quanto alla permanenza dell'interesse alla coltivazione dell'impugnativa nell'eventualità del rilascio dell'autorizzazione richiesta. Poiché l'ultimo aggiornamento documentato risaliva al 30 gennaio 2026, data della comunicazione provinciale relativa al superamento dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e alla ripresa dei termini procedimentali, il Collegio ha ordinato alle parti di depositare documentati chiarimenti sullo stato attuale del procedimento, sugli eventuali provvedimenti successivi, anche interlocutori, sugli sviluppi istruttori intervenuti e sull'eventuale tempistica prevedibile per la conclusione. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione di merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 6 aprile 2027. Non è stata pronunciata alcuna decisione sulla fondatezza della domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 13, comma 14-bis, l.r. Lombardia n. 12/2005
seconda correzione degli errori materiali e rettifica degli atti del Piano di Governo del Territorio
La deliberazione impugnata è stata adottata quale atto di correzione di errori materiali e rettifica degli atti dello strumento urbanistico ai sensi della disposizione regionale.
artt. 23 e 27-bis d.lgs. n. 152/2006
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
Costituiscono la base normativa dell'istanza autorizzatoria presentata dalle ricorrenti; gli sviluppi del relativo procedimento sono ritenuti potenzialmente rilevanti ai fini della decisione e della verifica della permanenza dell'interesse a ricorrere.
art. 208 d.lgs. n. 152/2006
superamento dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione
La comunicazione provinciale relativa al superamento dei motivi ostativi e alla ripresa dei termini costituisce l'ultimo stato documentato del procedimento autorizzatorio considerato dal TAR.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Sono richiamati quali norme processuali che consentono al giudice di disporre gli incombenti istruttori necessari ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando la decisione su un ricorso di annullamento può essere influenzata dagli sviluppi di un procedimento amministrativo parallelo, in particolare quanto alla permanenza dell'interesse alla coltivazione dell'impugnativa, il giudice può acquisire d'ufficio documentati chiarimenti sullo stato del procedimento prima di definire la controversia.
- L'istruttoria processuale può riguardare anche l'acquisizione di informazioni sugli eventuali provvedimenti successivi, inclusi quelli interlocutori, sugli sviluppi dell'attività istruttoria e sulla tempistica prevedibile di conclusione del procedimento amministrativo parallelo.
- La verifica della permanenza dell'interesse a ricorrere deve essere effettuata alla luce degli sviluppi sopravvenuti del procedimento amministrativo collegato alla situazione sostanziale controversa.
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