Sentenza n. 4114/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato stagionale, emesso dalla Prefettura di Napoli il 17/03/2025, regolarmente notificato in data 25/06/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto nell'aprile 2023 il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato e, dopo l'ingresso in Italia, aveva iniziato nel giugno 2024 l'attività lavorativa alle dipendenze del datore che aveva presentato l'istanza. A causa dell'inerzia dell'Amministrazione nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, seguivano una prima convocazione del 7 novembre 2024, una richiesta di integrazione documentale, la relativa interlocuzione e una successiva convocazione. La Prefettura revocava il nulla osta per la mancata presenza a tale nuova convocazione e per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente deduceva violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio procedimentale, poiché la nuova convocazione e gli atti prodromici erano stati inviati a un indirizzo PEC originariamente indicato, anziché al domicilio fisico in Portici comunicato all'Amministrazione il 28 novembre 2024; lamentava inoltre la mancata considerazione della documentazione integrativa prodotta, della regolarizzazione dell'asseverazione e dell'attività lavorativa già iniziata e ancora in corso. Sosteneva, infine, che la revoca fosse stata adottata dopo quasi due anni dal rilascio del nulla osta, a seguito di un ritardo amministrativo non imputabile al lavoratore. Il Ministero eccepiva l'irricevibilità del ricorso per tardività e ne chiedeva il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo che la comunicazione del provvedimento e degli atti prodromici agli indirizzi PEC originariamente indicati non fosse sufficiente a garantire la conoscenza effettiva da parte del lavoratore, ormai entrato in Italia, residente in Portici e operante sul territorio nazionale. L'Amministrazione avrebbe dovuto comunicare gli atti presso il nuovo domicilio risultante dagli atti del procedimento. La mancata conoscibilità degli atti ha leso le garanzie di partecipazione, impedendo al lavoratore e al datore di lavoro di presentare osservazioni e di rappresentare l'effettività del rapporto lavorativo. Il giudice ha inoltre ritenuto fondate le censure sostanziali: l'ingresso era avvenuto legittimamente in forza del nulla osta; era trascorso quasi un biennio dal suo rilascio; il rapporto di lavoro era stato effettivamente instaurato nel giugno 2024 ed era ancora in corso; l'asseverazione era stata regolarizzata prima dell'adozione della revoca. Il ritardo nella convocazione non era imputabile al ricorrente e l'Amministrazione non poteva trasferire su di lui le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento inerte. Prima di revocare il nulla osta, l'Autorità avrebbe dovuto valutare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo medio tempore maturato, anche ai fini dell'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, considerando durata del soggiorno, legami familiari, rapporti di lavoro in Italia e legami con il Paese d'origine. Il ricorso è stato accolto e il provvedimento di revoca è stato annullato. Le spese sono state compensate.
Massime di principio
- Quando uno straniero titolare di nulla osta è entrato legittimamente in Italia e ha successivamente stabilito un domicilio diverso da quello indicato nell'istanza originaria, l'Amministrazione deve comunicare il provvedimento di revoca e gli atti procedimentali prodromici al domicilio attuale risultante dagli atti, non essendo sufficiente l'invio agli originari recapiti se ciò non assicura la conoscenza effettiva.
- La revoca del nulla osta non può fondarsi automaticamente sulla mancata presenza dello straniero a una convocazione non resa effettivamente conoscibile, soprattutto quando la mancata convocazione o il ritardo procedimentale siano riconducibili all'inerzia dell'Amministrazione.
- Prima di revocare un nulla osta al lavoro, l'Amministrazione deve considerare le circostanze sopravvenute maturate durante il procedimento, compreso l'effettivo e perdurante rapporto di lavoro instaurato con il datore originario, nonché la regolarizzazione della documentazione richiesta.
- Quando il decorso del tempo tra il rilascio del nulla osta e la sua revoca dipende dall'inerzia amministrativa e non dal comportamento del lavoratore, l'Amministrazione non può addossare a quest'ultimo le conseguenze sfavorevoli del ritardo.
- Nel procedimento di revoca del nulla osta, l'Amministrazione deve valutare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato dallo straniero in Italia, anche in funzione dell'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
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