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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32199/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, medici che avevano frequentato scuole di specializzazione in medicina dopo il 1991, avevano agito contro varie amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di specializzazione medica. Esponevano di avere percepito, durante la frequenza, una borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, ma sostenevano che tale importo non integrasse una remunerazione adeguata ai sensi della direttiva 93/16/CEE e che, comunque, fosse mancato l’adeguamento periodico del compenso. Con il ricorso per cassazione deducevano, con il primo motivo, la violazione di norme interne e di cinque direttive UE, assumendo che la borsa non fosse adeguata e che il preteso diritto fosse violato anche per il mancato aggiornamento nel tempo. Con il secondo motivo censuravano il rigetto della domanda risarcitoria relativa proprio all’omesso adeguamento periodico della borsa di studio. Le amministrazioni resistenti sostenevano la correttezza della decisione di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., richiamando il consolidato orientamento secondo cui i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni anteriori al 2006-2007 restano soggetti al d.lgs. n. 257 del 1991, e la direttiva 93/16/CEE non imponeva alcun ulteriore obbligo sulla misura della borsa di studio. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, applicando il principio delle Sezioni Unite n. 20006/2024, secondo cui per gli iscritti negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 l’importo della borsa non è soggetto ad adeguamento triennale, in ragione del blocco disposto dalle norme di contenimento della spesa pubblica richiamate in sentenza. La Corte ha inoltre regolato le spese ponendole in larga misura a carico dei ricorrenti, con una compensazione parziale di un sesto, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la censura si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257, art. 6

    prevede la borsa di studio per i medici specializzandi nel regime applicabile agli iscritti antecedenti all'anno accademico 2006-2007.

  • Direttiva 93/16/CEE

    non impone agli Stati membri un vincolo sulla misura della remunerazione spettante agli specializzandi in medicina.

  • d.lgs. n. 368 del 1999, art. 39

    il trattamento economico da esso previsto si applica solo agli iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, per effetto di differimenti.

  • d.l. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, conv. in l. n. 438 del 1992

    ha contribuito al blocco degli adeguamenti delle borse di studio ai livelli del 1992.

  • l. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33

    interpretata come norma che si coordina con il blocco degli adeguamenti delle borse di studio.

  • l. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36

    richiamata tra le disposizioni che si inseriscono nel blocco degli aggiornamenti retributivi.

  • l. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66

    richiamata tra le disposizioni che hanno impedito l'adeguamento periodico della borsa.

  • l. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12

    unitamente al d.l. n. 384 del 1992 ha bloccato l'importo delle borse e ogni tipo di adeguamento ai livelli raggiunti nel 1992.

  • l. n. 488 del 1999, art. 22

    richiamata nel quadro normativo del blocco degli adeguamenti.

  • l. n. 289 del 2002, art. 36

    richiamata nel quadro normativo del blocco degli adeguamenti.

  • art. 118, comma 1, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio alle motivazioni di precedenti decisioni della Corte quando già pienamente condivise.

  • art. 65 ord. giud.

    richiamato per il ruolo nomofilattico delle Sezioni Unite nell'esatta applicazione della legge.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    indicato per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese in base al petitum.

  • art. 10, secondo comma, c.p.c.

    il valore della domanda si determina sommando al capitale gli interessi scaduti prima dell'introduzione del giudizio.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    consente l'aumento del compenso parametrico per la pluralità delle parti soccombenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei giudizi promossi dai medici specializzandi iscritti prima dell'anno accademico 2006-2007, la disciplina economica applicabile resta quella del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché il regime successivo introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 opera solo per gli iscritti a partire dall'anno accademico 2006-2007.
  • La direttiva 93/16/CEE non stabilisce una soglia minima vincolante della remunerazione degli specializzandi in medicina, lasciando agli Stati membri la discrezionalità sulla misura del compenso.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato e la parte si limita a riproporre argomentazioni già ripetutamente disattese.
  • Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006, la borsa di studio non è soggetta ad adeguamento triennale, perché il legislatore ha disposto il blocco dell'aggiornamento retributivo ai livelli del 1992 e tale blocco si estende a ogni forma di adeguamento.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa va determinato in base al petitum complessivo, includendo gli interessi maturati prima della domanda quando siano espressamente richiesti, e tenendo conto del numero dei soccombenti per l'eventuale aumento parametrico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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