Cassazione Penale, Sentenza n. 02063/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza irrevocabile di condanna per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione (rapimento dell'8 luglio 1985), basata su un novum di natura giudiziaria: l'ordinanza della Corte d'appello di Messina del 18/06/2021 che, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato parzialmente la confisca del denaro ritenuto prezzo del reato. Il ricorrente sosteneva che tale revoca della confisca avrebbe dovuto aprire uno spiraglio rescindente per la revisione della condanna irrevocabile. In subordine si contestava la correttezza del vaglio di ammissibilità operato dalla Corte e la presunta eccessiva onerosità della sanzione irrogata a titolo di Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: 1) difetto di specificità e di autosufficienza del ricorso per non aver allegato il provvedimento della Corte di appello di Messina che avrebbe costituito il novum; 2) anche sul merito dell'ammissibilità, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza sulla revoca parziale della confisca non aveva carattere decisivo e non era idonea a scardinare il vigore del giudicato sulla responsabilità penale, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen.; 3) la valutazione della Corte d'appello sulla inefficacia euristica del novum è stata considerata adeguatamente motivata e non sindacabile in questa sede. Quanto alle conseguenze economiche, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (aumento rispetto ai €2.000,00 disposti in primo grado), ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ritenendo i motivi del ricorso gravati da colpa.
Norme richiamate
articolo 611 codice di procedura penale
articolo 611 comma 1 cod. proc. pen.
richiamato per indicare che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo le disposizioni procedurali; non decisivo sul merito ma indicativo della forma di trattazione
articolo 634 codice di procedura penale
stabilisce che la Corte d'appello può dichiarare l'inammissibilità della domanda di revisione anche quando essa sia manifestamente infondata; il giudizio di ammissibilità comprende una valutazione della portata del novum rispetto al vigore del giudicato
articolo 616 codice di procedura penale
consente la condanna del proponente al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o proposto con colpa; lascia un margine discrezionale al giudice nella determinazione del quantum
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/6/2000
Corte cost. 13/6/2000 n. 186
richiamata in relazione al principio secondo cui l'entità della sanzione in favore della Cassa delle ammende può essere determinata equitativamente in presenza di colpa nella proposizione del gravame
Massime di principio
- Per ottenere la riedizione di un giudicato tramite revisione è necessario proporre un novum che sia documentato e prodotto in copia nell'istanza: la mancata allegazione del provvedimento che costituisce il novum può determinare l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- Il novum deve essere decisivo rispetto alla responsabilità penale, non limitarsi a incidere su misure accessorie o esecutive (come la confisca): cambiamenti relativi a misure patrimoniali raramente bastano, se non dimostrano un effetto diretto e potenzialmente ribaltante sulla prova di colpevolezza.
- La valutazione di ammissibilità include una ponderazione del 'vigore' del giudicato: il giudice di merito può dichiarare inammissibile la domanda se ritiene il novum incapace di produrre un ragionevole potenziale ribaltamento della decisione finale.
- Le decisioni motivate della corte d'appello sulla inidoneità del novum sono difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo vizi logici o di motivazione evidenti.
- Chi propone una istanza di revisione deve essere consapevole del rischio di condanna alle spese e di sanzioni a favore della Cassa delle ammende: presentare motivi manifestamente infondati o procedere con negligenza può aumentare l'onere economico.
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