Sentenza del 20/10/2022 n. 31085 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI per Euro 7.500,00 oltre sanzioni e interessi per l'anno (omissis). La società contestava: difetto di motivazione dell'atto, mancata indicazione dell'aliquota e dei riferimenti normativi, già versamento di somme superiori all'imposta dovuta, difetto di sottoscrizione dell'atto. In primo grado il ricorso era stato accolto; il Comune ha proposto appello sostenendo che l'imponibile doveva essere quello risultante dall'atto di acquisto applicato anche per l'anno contestato in assenza di dichiarazione di variazione. La società ha poi impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, l'inesistenza della notifica dell'atto di appello e la conseguente violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato fondati il primo e il secondo motivo relativi alla notifica e al contraddittorio. Ha ritenuto che la prova della notifica dell'appello fornita dal Comune fosse insufficiente: un unico foglio di ricezione sottoscritto soltanto dalla ricevente (B.B.) e privo delle indicazioni essenziali sul soggetto che ha materialmente effettuato la consegna, della sua qualifica e della data certa non costituisce notifica valida. Per tale ragione la notifica è stata considerata inesistente e non sanabile; ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello del Comune. Sono state condannate le spese del giudizio di legittimità in favore della società.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 16
comma 3 richiamato in motivazione
Le notificazioni possono essere fatte anche a mezzo servizio postale con plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna all'impiegato addetto che rilascia ricevuta sulla copia. La sentenza evidenzia che la forma di notifica invocata deve conservare elementi essenziali (identificazione del notificante, data, firma) e che l'assenza di tali elementi rende la notificazione inesistente.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 10, comma 4
Richiamato dalla parte in ordine alla quantificazione dell'imposta e alla modalità di determinazione della base imponibile; non è stato deciso nel merito dalla Cassazione, che ha disposto la decisione per ragioni processuali.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 59
Richiamato rispetto a profili sanzionatori e di accertamento tributario; anche questo motivo è rimasto assorbito dalla decisione sulle nullità di notifica.
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 162
citato in ordine al difetto di sottoscrizione
La questione della mancata sottoscrizione dell'atto di accertamento è stata sollevata dalla ricorrente ma non è stata esaminata dalla Corte di Cassazione perché la decisione è stata pronunciata per motivi processuali relativi alla notifica.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un., sent. n. 1416/2016 e altre)
Principio secondo cui la nullità e l'inesistenza della notifica si distinguono: l'inesistenza si ha quando manca un atto riconoscibile come notifica per assenza degli elementi essenziali; difformità relative ricadono nella categoria della nullità. Inoltre principio della scissione degli effetti della notificazione: per la tempestività conta la consegna all'ufficiale giudiziario.
Massime di principio
- La prova della notifica di un atto processuale grava su chi notifica: il documento di ricevuta deve indicare chiaramente il soggetto che ha consegnato l'atto, la sua qualifica e la data, oltre alla firma della persona che ha ricevuto; l'assenza di questi elementi può determinare l'inesistenza della notifica.
- Va distinta l'inesistenza della notificazione (assenza totale di elementi costitutivi dell'atto di notifica) dalla nullità relativa o formale: la prima impedisce la sanatoria per raggiungimento dello scopo e determina l'inammissibilità dell'impugnazione ricevuta mediante quella notifica.
- La mera presentazione di una memoria tardiva non equivale alla regolare costituzione nel giudizio di appello e non può sanare una notifica inesistente.
- La tempestività dell'impugnazione è valutata secondo il principio della scissione degli effetti della notificazione: la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario nell'ultimo giorno utile vale a preservare la tempestività, purché documentalmente provata.
- Se la questione processuale sulla validità della notifica è accertata a favore della parte soccombente dell'appello, il giudicato del primo grado si conserva e ogni questionamento di merito rimane inedito e non deciso.
- Per prevenire rischi procedurali, enti pubblici e difensori devono conservare e produrre prove complete e formalmente corrette delle notifiche (relate complete, plichi raccomandati con ricevuta, o ricevute rilasciate dall'impiegato competente), specialmente quando notificano presso studi di domiciliatari o dipendenti.
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