Ordinanza n. 25/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di cui alla nota del 15.10.2025, a firma del Responsabile pro tempore dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna, trasmessa in data 16.10.2025, con la quale l'anzidetta Area Regionale ha comunicato l'archiviazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) del progetto per la realizzazione e l'esercizio di un parco fotovoltaico denominato "Cadelbosco", localizzato nel territorio dei Comuni di Cadelbosco di Sopra, Correggio e Reggio Emilia, presentato dalla società Cadelbosco Green Power giusta istanza del 4.9.2025, acquisita al protocollo regionale con il n.ro PG.2025.873714; - della nota dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia del 9.10.2025, asseritamente recante il prot. n. PG.2025.1012096, conosciuta solo negli estremi in forza del richiamo ad essa operato dal provvedimento regionale di cui al punto precedente; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non cognito (e, in particolare, per quanto di ragione e di interesse: i. della deliberazione di G.R. dell'Emilia - Romagna n. 194 del 16.2.2022; ii. della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della medesima Regione n. 28 del 6.12.2010 s.m.i.; iii. dei pareri del Settore Governo e Qualità del Territorio di essa Regione prot. n. 1006538 del 16.9.2024 e prot. n. 1189512 del 21.10.2024).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA relativa a un progetto di parco fotovoltaico, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proponente ha impugnato il provvedimento regionale che ha disposto l’archiviazione dell’istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione e l’esercizio di un parco fotovoltaico localizzato nei territori di tre Comuni, nonché la nota di ARPAE richiamata dal provvedimento e gli ulteriori atti presupposti, tra cui deliberazioni regionali e pareri del Settore Governo e Qualità del Territorio. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Il testo dell’ordinanza non espone specificamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e precisa che la decisione cautelare è stata assunta indipendentemente dalla valutazione del fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Il Collegio ha ritenuto assorbente la mancata dimostrazione del periculum in mora, rilevando che la ricorrente non ha provato l’esistenza di un danno grave e irreparabile derivante dagli atti impugnati. Gli eventuali effetti irreversibili nel periodo medio tempore sono rimasti indeterminati, mentre il pregiudizio prospettato è stato qualificato come meramente patrimoniale e, pertanto, suscettibile di ristoro. La valutazione è stata effettuata indipendentemente dal fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è dipeso dalla mancata dimostrazione del danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la mancata dimostrazione del periculum in mora è sufficiente a giustificare il rigetto dell’istanza, anche senza una valutazione positiva o negativa del fumus boni iuris.
- Il pregiudizio meramente patrimoniale, ove suscettibile di integrale ristoro, non integra di regola un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la sospensione cautelare.
- Chi chiede la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo deve allegare e dimostrare concretamente gli effetti dannosi irreversibili che si produrrebbero nel tempo necessario alla definizione del giudizio; la mera prospettazione di conseguenze eventuali e indeterminate non è sufficiente.
Come è indicizzato
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